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State, sovereignty, law and economics
in the era of globalization

 

 

Taken from my lectures as a Teachinig Fellow in International Law at Università degli Studi “Link”, these reflections highlight how State sovereignty and International Law are profoundly influenced by globalization, economic integration and digital technologies, raising fundamental questions about global governance, State autonomy and the adaptation of legal structures to new economic and technological realities.

 

Part I

The role played by States within the international community

 

In the tapestry of the international arena, the dual concept of “sovereignty and independence” emerges as a foundational dyad, defining the essence and the prerogatives that are inherent to the identity of modern States. These attributes have persisted with remarkable consistency across the centuries, asserting themselves with renewed vigor in the current era of globalization.
From the inception of institutionalized international law with the Peace of Westphalia in 1648, each State is recognized as sovereign – acknowledged as supreme and unanswerable to any superior authority – and is endowed with the exclusive jurisdiction over its territory, embodying the principle of non-interference in domestic affairs by other States. Within this framework, the individual is subsumed under the State, considered part of its sovereign domain.
The legal scaffolding of sovereignty in international law highlights the State’s inalienable right over its territory, establishing a singular authority over its inhabitants. This authority encompasses the exclusive right to govern and the capacity to enforce its will through coercive means if necessary, precluding any external encroachments on its autonomy.
Sovereignty, thus, is a principle that delineates identity and difference, straddling the realms of the transcendental and the empirical. It encapsulates the State’s autonomy, its inherent capacity to govern free from external subjugation, and positions the State as both subject and object within the domain of cognizance.
The essence of sovereignty is encapsulated in the ius imperii, the fundamental authority to command and govern, an authority that originates from the State itself and does not owe its legitimacy to any higher power. This original power establishes the geographical bounds of sovereignty, contained within the territorial limits where the State’s authority is exercised.
This construct of sovereignty fosters a relationship of coordination among States, a dynamic interplay replacing the hierarchical notions of subordination and superordination, reflecting a polycentric legal universe where the sovereignty of one State is balanced against that of another.
The evolution of the nation-State is rooted in the principle of sovereignty, an originality that confers upon States the legitimacy to wield authoritative powers independently. This sovereignty is manifested both internally, as the supreme authority over all domiciled entities, and externally, marking the state’s equal standing among its international peers.
The emergence of international and supranational entities has nuanced the concept of sovereignty, catalyzing a redefinition of State powers and their domains of influence. This recalibration acknowledges that certain communal interests are better served beyond the confines of national boundaries.
The acknowledgment and respect for State sovereignty remain pivotal in the ethos of the international community. The principle of effectiveness underscores the State’s presence and authority within the international milieu, predicated on its tangible establishment and dissolution.
The contemporary discourse on sovereignty navigates the tensions between the vertical legitimacy and horizontal legality, reflecting on Hegel’s dialectic of the universal and the particular. This interplay underscores the dual nature of sovereignty as both a transcendental order and a contractual horizontal pact among equals.
The narrative of sovereignty and its evolution reflects a dynamic shift towards recognizing the importance of a public international organization capable of legislating and enforcing global norms. This shift, exemplified by the establishment of the League of Nations and the UN, marks a transition from the traditional paradigms of sovereign power towards a more integrated and cooperative international order.
In conclusion, the dialogue on sovereignty and its transformation in the context of globalization and supranational governance underscores the intricate balance between maintaining State autonomy and embracing the collective governance of shared global challenges. This ongoing evolution reflects the adaptive nature of sovereignty in the face of changing international dynamics, heralding new forms of governance that navigate between the traditional sovereign State and emerging global governance structures.

 

 

 

 

 

L’ideologia tedesca di Karl Marx e Friedrich Engels

Materialismo storico, struttura, sovrastruttura e comunismo

 

 

 

 

L’ideologia tedesca di Karl Marx, scritta con Friedrich Engels tra il novembre del 1846 e l’agosto del 1846, è un’opera fondamentale nel corpus teorico marxista, essenziale per comprendere l’evoluzione del pensiero del filosofo di Treviri, che lo conduce a una visione più strutturata del materialismo storico. Rimasta pressoché inedita durante la vita degli autori, fu pubblicata postuma solo nel 1932.
Marx ed Engels prendono le distanze dall’idealismo hegeliano, criticandolo aspramente e opponendogli un materialismo radicale, che individua nelle condizioni materiali di esistenza la base delle strutture sociali e delle sovrastrutture ideologiche. Marx formula uno dei concetti chiave del suo pensiero: l’idea che non sia la coscienza degli uomini a determinare il loro essere, ma, al contrario, il loro essere sociale a determinare la coscienza. Il filosofo critica la dialettica hegeliana della storia, proponendo una visione materialistica secondo cui sono i conflitti tra classi sociali, basati su rapporti di produzione materiali, a guidare il progresso storico. Questo sposta l’attenzione dalle idee e dalla mente umana alle reali condizioni economiche e sociali. Hegel è accusato di aver sovvertito il rapporto tra essere e coscienza, conferendo a quest’ultima un primato che nella realtà non possiede. Secondo Marx, Hegel si trova intrappolato in un circolo vizioso di astrazioni, che allontanano la filosofia dalla realtà materiale e concreta delle condizioni umane. Di qui, l’approdo al materialismo storico.
Marx ed Engels argomentano che la base economica di una società –le forze produttive e i rapporti di produzione (la struttura) – condizioni le istituzioni sociali, politiche e ideologiche (la sovrastruttura). Questa teoria implica che qualsiasi cambiamento significativo nelle condizioni materiali porta a cambiamenti nella cultura e nell’organizzazione politica della società. Le forze produttive includono la tecnologia, le capacità lavorative e il know-how tecnico disponibili in una società, mentre i rapporti di produzione rappresentano le relazioni sociali ed economiche che si muovono attorno alla produzione (ad esempio, le classi di proprietari e di lavoratori). Il progresso delle forze produttive, poi, entra inevitabilmente in conflitto con i rapporti di produzione esistenti, un fenomeno che può portare a tensioni sociali e a rivoluzioni. L’approccio dialettico, ereditato da Hegel ma trasformato in una chiave materialistica, è essenziale nel materialismo storico. Marx adotta una visione della storia che contempla lo sviluppo sociale come risultato di contraddizioni interne e conflitti tra classi opposte, conflitti che non sono anomalie ma motore essenziale del cambiamento storico. A differenza di Hegel, per cui le idee (tesi) evolvono attraverso contraddizioni interne (antitesi) fino a risolversi in una forma superiore (sintesi), Marx vede i cambiamenti materiali ed economici come i veri driver del progresso storico. Questo implica che la coscienza e le idee degli uomini siano in gran parte il prodotto delle loro condizioni materiali di vita. Filosoficamente, il materialismo storico non si limita a una mera interpretazione della storia, ma serve anche come una guida per l’azione. Il riconoscimento delle condizioni materiali base dei conflitti sociali giustifica la lotta politica e la rivoluzione quali mezzi legittimi per risolvere queste contraddizioni.


Nell’opera, i due autori delineano altresì le fondamenta teoriche del comunismo, che poi svilupperanno ulteriormente nelle loro opere successive, culminando ne Il Capitale. Il comunismo è qui presentato sia come teoria politica od obiettivo da raggiungere che risultato inevitabile del collasso del capitalismo, guidato dalle sue stesse contraddizioni interne e dallo sviluppo delle forze produttive. Il capitalismo aliena l’uomo dalla sua essenza, dal suo lavoro e dai suoi simili. Il comunismo mira a superare questa alienazione, restituendo all’individuo un senso di appartenenza e di realizzazione tramite il lavoro. Il comunismo è così descritto come la fase della storia umana che segue la distruzione della borghesia e dei suoi rapporti di produzione. Marx ed Engels intendono la storia come una serie di fasi economiche, ognuna delle quali si evolve a causa delle contraddizioni interne e si conclude con la rivoluzione sociale. Il comunismo, quindi, costituisce l’ultima fase di questo processo storico. Nella società comunista le classi sociali sono abolite e non essendoci più distinzione tra proletariato e borghesia, si elimina la base dei conflitti di classe. La proprietà privata dei mezzi di produzione è rimpiazzata dalla proprietà collettiva. Ciò cambia radicalmente l’economia e la struttura della società, rendendo possibile una distribuzione equa delle risorse. Invece di essere guidata dal profitto, la produzione è organizzata per soddisfare i bisogni reali delle persone. Ciò dovrebbe garantire che nessuno soffra di povertà o mancanza di risorse essenziali. Marx ed Engels prevedono anche che lo Stato, considerato strumento per l’oppressione di una classe su un’altra, diventi superfluo in una società senza classi e, pertanto, si dissolverà gradualmente. L’utopia comunista, come presentata ne L’ideologia tedesca, è la risposta ai problemi generati dal capitalismo, inclusi sfruttamento, disuguaglianza e alienazione; tuttavia, l’applicazione pratica di questi principi nel XX secolo, attraverso regimi che si sono dichiarati comunisti, ha spesso portato a risultati molto diversi (e drammatici) dalle teorie originali di Marx ed Engels, suscitando critiche e dibattiti continui sull’applicabilità e sulla validità del comunismo come modello socio-economico.
L’ideologia tedesca è un testo cruciale per comprendere le radici del marxismo e la formazione intellettuale di Marx ed Engels. Nonostante la sua complessità e il contesto polemico in cui è stato scritto, offre spunti di riflessione ancora attuali sul rapporto tra economia, società e politica. La critica diretta a figure del tempo e la profondità, spesso violenta, dell’analisi rendono questo lavoro un pilastro della filosofia politica ed economica moderna.

 

 

 

 

Il dio dei liberali. Genesi e problemi della filosofia
del mercato

 

di

Valentina Gaspardo

 

 

Ispirato per certi aspetti dal filosofo Immanuel Kant (1724-1804), il futuro pensiero neoliberale – i cui primi esponenti si riunivano negli anni ’20 lungo la poderosa Ringstraße di Vienna – vedeva nel commercio la possibilità di riscatto di una umanità in subbuglio…

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I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

Parte VII

Conclusioni

 

In conclusione di questa serie di indagini sulla finanza islamica può essere interessante accennare, in sintesi, alle sue future prospettive a livello internazionale, in Europa e in Italia, dopo aver enunciato i principali ostacoli, che ancora sussistono, per una forte espansione della finanza islamica: la mancanza di expertise (ridotto numero di professionisti applicabili a questa attività); la mancanza di consenso uniforme (manca un corpus codificato di leggi e l’interpretazione è soggetta alle diverse scuole coraniche); la mancanza di veri standard operativi (troppo lungo l’iter di verifica islamica di ogni operazione di rilievo); la limitatezza del mercato secondario (troppo ristretto); il bisogno di asset reali (vantaggio rispetto alla finanza creativa, ma anche freno all’espansione); le restrizioni alla creazione di strumenti derivati (la finanza islamica, comunque, si sta ponendo il problema e sta sviluppando alternative); l’illiceità del contratto di assicurazione (l’alternativa è il takaful, una specie di mutua assicurazione); gli svantaggi fiscali (non tutti i paesi europei sono disponibili, come la Gran Bretagna e la Francia, a creare un ambiente fiscalmente appetibile per la finanza islamica). La finanza islamica può avere una ulteriore espansione internazionale, in alcuni paesi “core” (Malesia, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar), che vedono la compresenza di banche islamiche e banche convenzionali (islamic windows), dove le istituzioni hanno sviluppato: una regolamentazione ad hoc; la formazione di figure professionali, specializzate in Shari’ha compliant, e l’educazione finanziaria della clientela. I paesi nord-africani “non core” (Egitto, Tunisia, Marocco e Libia), al contrario, non hanno supportato lo sviluppo della finanza islamica, perché la regolamentazione risulta insufficiente e i regimi fiscali non sono favorevoli. In Europa, il centro nevralgico dell’espansione della finanza islamica rimane, per ora, il Regno Unito. Per il futuro, risultano condivisibili le conclusioni di Rodney Wilson della Durham University (UK), nel saggio “Islamic Finance in Europe” (European University Institute for MUSMINE, pagg. 34-35, 2007), che individua nella Turchia il più grande potenziale di sviluppo e futuro ponte tra l’UE e tutto il mondo islamico: “The greatest potential for Islamic finance, in Europe, is undoubtedly, in Turkey, where Islamic banking has been established since 1980s although it remains on the fringes of the financial system, accounting for less than five percent of deposits, and opinions in its merits are politicised as already indicated… Turkey has the greatest potential for expansion of banking in Europe, including Islamic banking… Turkey can serve as a bridge between European Union and the wider Muslim World and, in the longer term, it is likely to be Istanbul, not London, which becomes Europe’s leading centre for Islamic banking and finance.” In Italia, nonostante i musulmani siano circa 1,6 milioni (un terzo degli stranieri residenti in Italia e il 3% degli italiani), la finanza islamica non si è sviluppata, pregiudicando, finora, la competitività del sistema paese, quale opportunità di business e capacità di attirare capitali dai mercati del Golfo. Si sta puntando sul Mediterranean Partnership Fund, relativo ai paesi dell’Europa mediterranea e meridionale, per aprire ai fondi islamici, come pure agli investitori privati islamici, sostenuti dalle Islamic Financial Institutions.

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

Parte VI

La finanza islamica tra i principi religiosi e la realtà

 

Dall’esame dettagliato delle regole coraniche che governano la finanza islamica, ruotanti intorno ai fondamentali divieti di riba, di gharar e maysir, nonché alla logica associativa, risulta evidente come la finanza tradizionale, ai primi approcci con quella islamica, sia rimasta molto perplessa, ma la globalizzazione dell’economia ha imposto, progressivamente, una convivenza, una sorta di meticciato culturale, sempre più interessato alla conoscenza dell’esperienza della finanza islamica, meritevole di attenzione per le suggestioni etiche e per la propensione alla stabilità. L’Islam non è soltanto una religione, ma una civilizzazione, fondata sull’identità tra religione, mondo e Stato (Din, Duniya wa Dawla), che identifica la legge, la morale, lo stile di vita, la cultura e l’economia: una concezione integrale della vita, che regola le relazioni tra uomo e Dio, tra uomo e la Natura e tra uomo e uomo. Le fonti del diritto islamico, il Corano e la Sunnah, in particolare, contengono la cornice dei valori, che ispirano le istituzioni musulmane e la vita di ogni singolo credente in Allah, secondo i principi di solidarietà, di giustizia, di responsabilità, di cooperazione, di equità, di fiducia, di armonia e di equilibrio. L’obiettivo è una concezione umano-centrica dell’economia, non disgiungibile dalla giustizia economico-sociale e dal benessere, per tutte le creature di Dio, che richiede una risposta conforme da parte di ogni credente, come vicario di Allah, nella gestione dei beni materiali. Mancando la distinzione tra sacro e profano, come in Occidente, viene enfatizzata, al massimo, la natura sociale e collettiva dell’azione umana. L’Islam incoraggia, quindi, il profitto lecito, in quanto frutto di operosità e non di sfruttamento e speculazione, e raccomanda all’uomo d’affari, gestore di beni in nome di Allah, di tenere sempre presente, nel perseguire il profitto, il desiderio di servire l’umanità, attraverso la moderazione, la sobrietà, l’indulgenza, la fratellanza, l’amicizia, anche sul lavoro, nonché l’aiuto verso il prossimo bisognoso, senza aspettarsi nulla in cambio. L’Islam disapprova il tesoreggiamento, il facile arricchimento e l’accumulazione eccessiva, che si traduce nel divieto di monopolio e nell’apertura alla concorrenza, come scoraggia gli eccessi della finanziarizzazione dell’economia e la sconnessione della finanza dall’economia reale. La finanza islamica rivela, quindi, un senso della misura e si pone come parte organica di un più complesso disegno istituzionale, interamente conforme all’etica dell’Islam. Non mancano le criticità (lo scarto tra i principi e la realtà; la complicazione dei contratti partecipativi; l’aggiramento di alcune prescrizioni; la difficile gestione della liquidità), che imporranno, in futuro, un adeguato sviluppo della struttura, dell’organizzazione e dell’attività della finanza islamica, a partire dalle banche islamiche, per poter dare adeguate soluzioni ai problemi della trasparenza, della governance, della gestione dei rischi e della compatibilità contabile, premesse per una integrazione nella finanza internazionale e per diventare un’alternativa globale valida. Ci si chiede, comunque, come un sistema, tanto fortemente connotato dalla promozione di uno sviluppo economico-sociale, responsabile e antropocentrico, non riesca a eliminare, dalla propria realtà, intollerabili diseguaglianza, distorsioni, povertà, speculazioni, corruzione, dissipazione delle ricchezze e stili di vita inaccettabili da parte dei ceti dominanti: uno squilibrio tra principi e realtà! La finanza islamica non è riuscita, finora, a diventare una realtà originaria e innovativa, ispirata dal principio della condivisione del rischio, ma si potrebbe definire, ad oggi, un processo problematico in divenire, nella difficoltà di conciliare tradizione e modernità. Va ripensata in una visione globale, che riesca a mediare il carattere lecito dei mezzi, ad essa offerti, con la moralità dei fini e dei risultati, in un approccio collaborativo con il modello finanza tradizionale, che essa pretendeva (e pretende) di superare. La finanza islamica, quindi, oltre ad offrire alternative microeconomiche alla finanza internazionale, conformi ai dettami del Corano, potrebbe aspirare a diventare una nuova opportunità macroeconomica, per l’economia globale.

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte V

 La gestione dei fondi azionari islamici

 

Di grande interesse, in relazione all’applicazione della legge coranica, diventa la gestione del risparmio nella finanza islamica, con particolare riferimento alla gestione dei fondi azionari islamici, cioè all’attività dell’asset management islamico. I primi fondi comuni islamici sono apparsi sulla scena negli anni ‘80, ma soltanto di recente hanno suscitato l’attenzione del mondo accademico, legato alla finanza, per quattro ordini di ragioni: il primo: da poco, hanno assunto una dimensione quantitativa, tale da poter rappresentare un’asset class; il secondo: l’asset management islamico è piuttosto giovane; il terzo: le pratiche di gestione risultano poco trasparenti e la scarsità di dati disponibili non consente un’agevole analisi comparativa tra i portafogli; il quarto: la maggior parte dei fondi islamici sono gestiti da società, con sede in mercati diversi da quelli europei, con differenti regole di gestione e, quindi, con difficoltà di comparazione (Malesia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait). In mancanza di una solida letteratura sul tema, posso qui trattare semplicemente gli aspetti più rilevanti del mercato dell’asset management islamico, sul piano qualitativo (gestionale) e quantitativo. Va premesso, quindi, che anche la gestione dei fondi azionari islamici è soggetta alle prescrizioni coraniche (i cinque pilastri), senza eccezioni, imputabili a qualche interpretazione soggettiva, applicabile, da paese a paese, a causa dell’appartenenza a scuole coraniche diverse. Il fondi di investimento islamici sono nati e si sono sviluppati, principalmente: sotto la spinta delle élite finanziarie musulmane, arricchitesi con i capitali delle estrazioni petrolifere, le quali non volevano più rivolgersi al mercato finanziario di Londra; per intercettare e mantenere in patria questi capitali; per corrispondere alla domanda della clientela islamica di poter investire i propri risparmi, in modo conforme alla Shari’ha, senza doversi spostare su piazze finanziarie estere. Su 930 miliardi di dollari, gestiti dalla finanza islamica, secondo i principi della Shari’ha, al 2010, una quota del 5,5% competeva alla gestione dei fondi comuni islamici, per un valore di 52 miliardi di dollari. Gli Islamic Funds erano, nel 2010, circa 700, così distribuiti per domicilio: Malesia 27% (180), Arabia Saudita 22% (174), Kuwait 12%, Emirati Arabi Uniti 7%, Indonesia 4%, Regno Unito 4%, Pakistan 4%, Sud Africa 3%, Bahrain 3%, Singapore 2% e Altri 12%. Prevalevano e prevalgono, tutt’ora, gli asset managers del Medio Oriente e dell’Africa. Per quanto riguarda la diversificazione di questi fondi, per asset class, gli investimenti azionari erano e sono i più popolari, seguiti dall’investimento a reddito fisso e dalle commodities, specificamente: Equities 40%, Fixed income 22%, Commodities 18%, Other 12%, Cash 10%, Real Estate 6%e Balanced 3%. Va precisato anche che i due terzi dei veicoli di investimento lanciati sul mercato, negli ultimi anni, sono stati prevalentemente destinati a clientela istituzionale e, quindi, pur essendo strutturati, come fondi comuni, non sono rivolti, nella maggior parte dei casi, agli investitori retail. Per tale ragione faticano a gestire masse di capitali tali da garantire il punto di break-even (almeno 100 milioni di dollari per fondo). Ma avranno bisogno, comunque, di consolidamento e di concentrazione, e, quindi, risultano destinati a potenziali di crescita molto elevati. In questa crescita, anche gli Islamic Funds dovranno attenersi ai seguenti precetti religiosi: il divieto di riba non consente di promettere un rendimento garantito ai sottoscrittori del fondo. Il rendimento dipenderà esclusivamente dall’andamento del fondo; il divieto di riba non consente di investire in titolo obbligazionari tradizionali, a tasso fisso; il divieto di riba non consente di investire in azioni privilegiate, quando il privilegio si riferisce ad un diritto di prelazione per gli azionisti, in sede di liquidazione della società e di distribuzione dei dividendi; l’investimento azionario è consentito, purché rispetti, in tutte le fasi, la conformità alle regole coraniche e le società emittente azioni, da includere nel portafoglio del fondo, devono essere “coerenti” con i fondamenti etico-religiosi islamici, per il tipo business trattato e per i ratios finanziari; l’attività di gestione del fondo deve essere costantemente monitorata e controllata dallo “Shari’ha Board”, il comitato di giurisperiti islamici, la cui importanza, come si può intuire, per la credibilità e la reputazione islamica del fondo, risulta superiore alle performances di gestione; la determinazione sulla “accettabilità” islamica dei titoli avviene, attraverso uno screening, collegato alla business industry e al rispetto di alcuni financial ratios; l’attività di investimento dei gestori del fondo può anche riguardare società che, parzialmente e marginalmente, hanno un’attività non lecita (haram); l’attività di investimento deve poter far leva anche sui processi di innovazione finanziaria, anche derivati, purché rispettosi dei divieti di riba, di qimar (scommessa), e di gharar (incertezza e rischio). I principali punti critici dell’asset management islamico riguardano la scarsa diversificazione dell’offerta (mancanza di sufficienti asset classes e prodotti, ristretti, agli inizi, solo ai depositi infruttiferi e agli investimenti immobiliari), l’assenza di un effettivo servizio di wealth management (a fronte della necessità di innovazione finanziaria nella gestione dei rischi), l’eccessiva frammentazione dell’industria (mancanza di una effettiva partecipazione al mercato retail) e il problema della composizione degli Shari’ha Board (diversità di vedute tra le diverse scuole coraniche e potenziali conflitti di interesse). Affinché, quindi, l’asset management islamico possa arrivare al grande pubblico, diventa necessario superare, nel rispetto della legge coranica, almeno alcune delle enunciate criticità, a partire dalla costruzione condivisa di nuovi strumenti finanziari, senza che gli Shari’ha Board possano, per motivi estranei al rispetto dei precetti religiosi, influenzare la concorrenza tra gli operatori del risparmio, gestito dagli Islamic Funds.

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di 

Riccardo Piroddi

 

 

Parte IV

Le banche islamiche: tra tradizione e innovazione

 

Le banche islamiche non sono quelle che operano esclusivamente nei paesi islamici o le loro filiali all’estero, ma (solamente) quelle banche che scelgono di agire, nel modo della finanza e del credito, nel rispetto assoluto dei precetti religiosi della Shari’ha, cioè la “via della salvezza, segnata da Dio e rivelata agli uomini dal Profeta”. A causa degli ingenti flussi finanziari che vengono scambiati tra il mondo islamico e quello occidentale, la finanza islamica, da realtà di nicchia, sta assumendo, a partire dalla fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni settanta, un ruolo significativo nella finanza mondiale, sia sul piano qualitativo, che sul piano quantitativo. Si è già analizzato come tutto l’edificio della finanza islamica si regga sul concetto del divieto di riba e della pratica dell’interesse bancario: “Dio ha proibito il riba (Corano, II, 275) e quel che voi prestate a riba, perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio”. Il riba (etimologicamente: aumento, accrescimento), quindi, non rappresenta soltanto un semplice divieto, ma assume il significato di principio religioso, etico e sociale, fondante la solidarietà, che ispira tutta la società islamica. La scelta degli intermediari bancari, per la raccolta del risparmio e per la concessione del credito, è diventata un passaggio obbligato per operare nel rispetto della legge coranica. Le banche islamiche, quindi, consentono di coniugare i vantaggi collettivi con il rispetto delle prescrizioni religiose: ne è esempio il contratto di assicurazione, che viene trasformato in mutualità collettiva, anche se alcune scuole di diritto coranico continuano a sollevare perplessità sull’elevato grado di incertezza. Come è intuibile, nella finanza islamica non trovano alcuna cittadinanza gli strumenti finanziari derivati, a causa della loro eccessiva volatilità e del disancoraggio dagli asset concreti, visibili e tangibili, dell’economia reale. Ciò non ha impedito, anzi favorito, l’espansione della finanza islamica in alcune capitali occidentali, già citate in articoli precedenti, e anche in Svizzera, dove sono proliferati gli sportelli del maggior gruppo bancario islamico mondiale, il saudita Dar al-Mal al-Islami, che ha la sede operativa a Ginevra. Anche se il motivo del ricorso alla finanza islamica, da parte degli occidentali, non va riferito certo alle virtù salvifiche dell’agire religioso, ma ad una particolare modalità di investimento, collegate alle comunità islamiche presenti nelle realtà europee, le cui rimesse sono in costante crescita, tanto da costituire una quota rilevante dei flussi finanziari verso i paesi di origine (alle rimesse ufficiali, tramite i canali in chiaro, vi sono rimesse non registrate, per un importo totale doppio, che transitano attraverso canali informali, secondo le regole non scritte dalla hawala). La hawala è la transazione più informale della finanza islamica. Si realizza quando un migrante si rivolge ad un intermediario (in genere, il titolare di un esercizio commerciale della stessa comunità etnica e religiosa), il quale regola la transazione sulla base della compensazione periodica del saldo complessivamente trasferito. Non vi è passaggio di denaro, ma l’assicurazione, sulla parola, dell’intermediario sulla consegna del denaro a destinazione, che avviene attraverso una fitta rete di fiduciari, presenti sul territorio di origine. Su questo segmento operativo, al fine di evitare il finanziamento occulto di movimenti fondamentalisti, sta diventando alta la guardia delle autorità di sicurezza occidentali. Man mano che la finanza islamica si afferma anche in occidente, molti studiosi tendono a stabilire analogie tra le banche islamiche e le nostre banche di credito cooperativo e le popolari, che mantengono un legame privilegiato tra i soci, con il fine, quasi mutualistico, dell’efficienza operativa. Le banche islamiche, sul mercato italiano, in futuro, potrebbero beneficiare, sia dal punto di vista normativo che organizzativo, proprio della grande esperienza maturata dalle banche di credito cooperativo e dalle banche popolari. Molti guardano al bacino del Mediterraneo allargato, come luogo di liberalizzazione del commercio e di associazionismo commerciale tra paesi europeo-mediterranei e paesi arabo-mediterranei, che trovi la sua leva protagonistica nella finanza islamica e nella cooperazione con le banche di credito cooperativo e banche popolari.  L’Italia è in grave ritardo su questo fronte, ma una politica finalizzata potrebbe far recuperare, in breve, il tempo perduto.

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte III

Le regole fondamentali della finanza islamica

 

Se, agli esordi, la finanza islamica era considerata una nicchia del mercato finanziario mondiale, in base al tasso costante di crescita annuo, superiore al 10%, si può prevedere che, nel giro di un ventennio, questo particolare settore della finanza verrà ad occupare un posto di grande rilievo, a livello internazionale, sulla base di diverse potenzialità: la ricchezza finanziaria accumulata da alcuni paesi di confessione islamica, pronta ad essere investita anche in paesi non-islamici, purché gli investimenti siano conformi ai principi delle legge coranica; la presenza in molti paesi occidentali (USA, Gran Bretagna, Germania e Francia) di numerose comunità islamiche, che vogliono investire, in modo lecito, secondo le regole del Corano; la limitata diffusione di servizi bancari e finanziari nei paesi islamici, che prelude ad una forte espansione degli stessi; la disponibilità di alcuni paesi occidentali a modificare le loro norme interne, di natura fiscale, immobiliare e sulla gestione del rischio (anche con i doppi regimi), per poter favorire, sul territorio, la presenza operativa di banche islamiche (l’esempio inglese – e francese – resta il più pertinente, con la prima banca islamica, 2004, in Europa, la Islamic Bank of Britain, sulla base del principio “no obstacles, no special favors); l’offerta crescente, da parte delle banche tradizionali occidentali, di prodotti finanziari “Shari’ha compliant”, per attirare clienti di fede islamica; le emissioni di obbligazioni islamiche (sukuk), negoziate alla Borsa di Londra, che interessano non solo emittenti, residenti in paesi islamici, ma anche emittenti occidentali (nel 2004, il Land della Sassonia-Anhalt ha emesso 100 milioni di euro di sukuk e il governo inglese ha annunziato di voler finanziare il suo deficit con emissioni di sukuk); il credit crunch della finanza occidentale ha accentuato l’interesse, anche in Occidente, per la finanza islamica, in relazione ai principi e alle regole, che la governano; la standardizzazione dei contratti islamici, che favorisce la loro diffusione; la discussione in corso, in Occidente, su come ancorare la finanza occidentale a principi etici, porta ad un obiettivo avvicinamento alla finanza islamica. Si è già chiarito, nei precedenti articoli, che la finanza islamica si basa sui principi dell’Islam e sulla legge coranica, la Shari’ha, ricavata dal Corano, e la Sunnah, che raccoglie gli atti e i detti del profeta Maometto. La Shari’ha viene interpretata dalle diverse scuole di pensiero del mondo islamico, anche se la confessione sunnita risulta prevalente e riguarda il 90% della popolazione islamica mondiale. Le scuole sunnite di diritto coranico dominanti sono quattro e adeguano la legge coranica all’evoluzione tecnologica, secondo il principio di analogia (in tal modo, il divieto dell’alcol è stato esteso alle droghe): la Shafi, diffusa in Malesia; l’Hanbali, diffusa in Arabia Saudita; l’Hanafi, diffusa in Pakistan; la Maliki, diffusa in Africa. Vale la pena, adesso, approfondire la struttura del contratto più diffuso della finanza islamica: il murabaha. Viene applicato ogni volta che il cliente di una banca islamica ha bisogno di una finanziamento per l’acquisto di un bene (sia esso una casa di abitazione o, ad esempio, il capitale della Aston Martin, acquistato dal fondo del Kuwait, Investment Dar, per una cifra di 1,3 miliardi di dollari). A differenza della finanza non islamica, che corrisponde a questa richiesta, mettendo a disposizione i capitali necessari, contro il pagamento di un interesse e la prestazione di adeguate garanzie, con il murabaha è la banca ad acquistare direttamente il bene e a rivenderlo immediatamente al cliente, con un margine che è funzione del valore del denaro, per il tempo concesso in dilazione di pagamento. I passaggi-chiave del murabaha sono tre: il cliente manifesta alla banca islamica la volontà di acquistare un bene, ad un determinato prezzo, e con consegna a data certa; la banca acquista il bene dal fornitore e lo vende al cliente; il cliente accetta l’offerta e acquista la proprietà del bene, contro il pagamento del prezzo, alla data convenuta. Naturalmente il murabaha può contenere altre clausole a carico del cliente, garanzie e obblighi di indennizzo in caso di default. Esiste anche un murabaha inverso, detto Tavarruq, che tende a soddisfare una pura esigenza di finanziamento del cliente, per cui non viene accettato da tutte le scuole di diritto coranico. Il musharaka, invece, è il contratto tipico per le operazione di venture capital e viene impiegato per finanziare i grandi progetti a lungo termine (autostrade, pozzi di perforazione petrolifera). Dall’analisi di tutti i tipi di contratto si evidenza un dato costante: l’ancoraggio ad un asset reale e la condivisione del rischio operativo del cliente. Questo dato sta facendo assumere alla finanza islamica un valore sempre più attrattivo, agli antipodi della finanza creativa occidentale e della filosofia dei derivati, per cui appare più sicura, per gli stessi investitori occidentali, di quanto non sia la finanza tradizionale, slegata dai beni sottostanti e, quindi, sempre più carica di rischi.

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

Parte II

I principi religiosi del sistema economico-finanziario islamico

 

Per poter definire i principi religiosi che ispirano e “governano”, di fatto, la finanza islamica, bisogna chiarire, preliminarmente, la differenza di fondo che intercorre tra il mondo occidentale e quello islamico, nel rapporto tra religione ed economia. Nel mondo occidentale esiste una netta separazione tra la religione e la realtà politica, economica e sociale, frutto del superamento, nei secoli, della visione medioevale della comunità cristiana, del razionalismo, dell’illuminismo, della rivoluzione industriale e, nell’età moderna e contemporanea, della concezione liberale e laica dello Stato, per cui l’ordine religioso, per così dire, provvede allo spirito e alla salvezza dell’anima, dopo la morte, mentre l’ordine politico e il sistema economico, che ne discende, provvedono alla convivenza sociale e al benessere materiale dei cittadini. Il mercato dei beni e il mercato finanziario, in particolare, si sviluppano secondo proprie regole, autonome e autoreferenziali, che nulla hanno a che fare con il principi della religione dominante (Cristianesimo nelle diverse confessioni: dal cattolicesimo al protestantesimo). Con questo, non si vuole affermare che i principi etici e religiosi non abbiano influenzato la formazione degli Stati nazionali, i sistemi economici e produttivi, il commercio internazionale e il mondo finanziario. Basterebbe, a riguardo, richiamare l’opera di Max Weber sull’etica protestante e lo spirito del capitalismo, nella quale Weber individua un rapporto di filiazione tra la teologia protestante e la mentalità capitalistica, partendo dalla constatazione che, in Germania, dove esistono diverse confessioni religiose riformate, i capitalisti e gli operai hanno una mentalità più moderna: la confessione religiosa ha determinato la mentalità capitalistica, quindi lo “spirito del capitalismo” ha la sua fonte nell’etica protestante. Lo spirito capitalistico non si identifica nella brama di denaro, che tutte le epoche hanno conosciuto, piuttosto nella volontà di orientare ogni atto verso una progressiva accumulazione della ricchezza. Lo spirito capitalistico così definito, secondo Max Weber, è una caratteristica peculiare dell’Europa moderna e costituisce uno degli elementi che fissano la superiorità del modello occidentale di sviluppo (tema centrale, quest’ultimo, della riflessione weberiana). Nonostante la teoria weberiana sul capitalismo e nonostante il termine “economia”, etimologicamente, nel suo significato originario, non appaia molto distante da quello del mondo islamico, l’affermazione del liberalismo economico (la libertà di mercato, intesa “anche” come libertà da dottrine religiose o di natura etica, politica o religiosa) ha determinato la “laicizzazione” del concetto di economia e di finanza, che ha trovato, poi, il suo compimento nell’affermazione della scienza economica, del tutto distinta dall’etica (Adam Smith). Nel mondo islamico non esiste alcuna differenza tra la sfera etico-religiosa e quella dell’agire economico o finanziario, in quanto l’homo islamicus agisce sempre secondo i principi della legge coranica, anche, e soprattutto, quando opera nell’economia e nella finanza, in quanto agisce soltanto come “amministratore fiduciario” delle risorse del creato, che Dio gli ha affidato in gestione. L’uomo islamico è il vicario di Dio in terra e deve concorrere allo sviluppo economico e sociale, come khalifa, nell’interesse supremo della comunità e secondo i principi (e i limiti), indicati nella rivelazione divina (Corano). La gestione dei beni e delle ricchezze, da parte di un musulmano, non può derogare, mai, dall’osservanza rigorosa dei principi dell’Islam, in quanto ne risponde nei confronti della comunità e, soprattutto, nei confronti di Dio, che glieli ha affidati: nessuno spreco, nessuna distruzione e nessun accumulo, a titolo personale, possono essere consentiti, perché la responsabilità, nel perseguimento del bene e del benessere, ha una tripla valenza: religiosa, spirituale e sociale. Il principio fondamentale, di matrice religiosa, ricavabile dal Corano (la medietà tra prodigalità e avarizia) è costituito dal concetto di “moderazione”, che presiede alla distribuzione della ricchezza nella comunità e alla sua funzione sociale, e porta al divieto assoluto di riba, cioè del vantaggio patrimoniale senza giusto corrispettivo (per cui vige il divieto di qualsiasi forma di interesse, come quello di usura). Questa concezione etico-religiosa della moderazione influenza tutto l’agire umano, anche quello economico, per cui l’homo islamicus può realizzare la sua dimensione, spirituale e religiosa, attraverso il rispetto dei precetti e dei divieti della legge coranica, che escludono il profitto, scisso dallo sforzo fisico e intellettuale e non finalizzato alla funzione sociale, come frutto lecito dell’attività dell’uomo. Non può esistere contrasto tra l’interesse personale del musulmano e quello della comunità: nel caso che questo contrasto sussista, quel guadagno è illecito (haram). Né è tollerabile investire in attività incerte e ambigue (gharar), come la speculazione e l’azzardo (maysir). Tutti i contratti finanziari, quindi, devono sempre garantire l’equo rapporto tra rischi e benefici, tra guadagno del creditore e quello del debitore, puntando sempre al carattere partecipativo, associativo e condivisivo dei profitti e delle perdite, nonché alla piena corrispondenza tra la transazione finanziaria e l’oggetto sottostante della stessa, che deve essere sempre reale, identificabile, concreto e tangibile. Nel mondo islamico il concetto di “finanza” non è disgiungibile dall’aggettivazione “islamica”, cioè dalla sua connotazione specificamente religiosa, per cui ogni decisione di erogazione del credito, operata dalle banche islamiche, deve essere approvato dal “Consiglio della Shari’ha”. Il Consiglio della Shari’ha, composto da studiosi della legge religiosa, appartenenti alle scuole giuridiche islamiche ed esperti nel settore commerciale e finanziario, filtra tutte le decisioni bancarie, per accertare che le stesse siano conformi alla prescrizioni religiose e che l’oggetto dell’investimento non sia illecito (haram), perché riguardante settori proibiti (alcolici, tabacco, carne di maiale, gioco d’azzardo e pornografia). Il Consiglio, tuttavia, non si limita a bloccare i contratti, religiosamente illeciti, ma esercita anche una funzione preventiva e consulenziale, a monte, aiutando i banchieri islamici a strutturare i contratti finanziari in formule lecite. Non si tratta soltanto di conformità ad un codice di comportamento, ispirato a valori religiosi o morali, ma di una regolamentazione completa, secondo la legge coranica, definita dagli studiosi una “ortoprassia islamica” nel campo economico e finanziario. Si è già esaminata (leggi l’articolo) l’espansione della finanza islamica nel mondo occidentale (USA, Gran Bretagna, Francia e Germania), in  Africa e nel Medioriente, nonostante le forti perplessità occidentali sui potenziali collegamenti tra le banche islamiche e movimenti fondamentalisti. Le ragioni di fondo di questa espansione, che nasce, in senso moderno, nel 1963, con la fondazione, in Egitto, della “Cassa rurale di risparmio” di Mit-Ghamr, a opera di Ahmad al-Najjar, vanno rintracciate nella rivendicazione musul-mana di una propria identità, rispetto al mondo occidentale;  nella rivendicata correttezza dei comportamenti islamici, in campo economico e finanziario; nella proclamata modernità della legge coranica, capace, se reinterpretata, di poter regolamen-tare anche la  finanza, integrabile nei sistemi giuridico-economici dei paesi non musulmani; nella superiorità etico-sociale della finanza islamica, rispetto a quella occidentale, profondamente in crisi; nei principi di equità, di solidarietà e di responsabilità sociale, che governano la finanza islamica. La lezione, al mondo occidentale, che viene dalla finanza islamica, non riguarda l’eventuale contrapposizione ad essa di una finanza “etica”, tout court, o addirittura “cristiana”, ma il recupero, al più presto, in Occidente, di un’etica economica, oggi completamente smarrita.

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte I

 La definizione di finanza islamica

 

 

Si può definire finanza islamica l’insieme delle banche commerciali e dei fondi di investimento, che operano nel rispetto della Shari’ha, cioè della legge islamica e dei principi religiosi, presenti nel Corano. Il libro sacro dell’Islam giudica gli interessi finanziari sui capitali (riba) e la speculazione finanziaria stessa, come una forma di usura e di strozzinaggio (gharar). Fa divieto, cioè, che il denaro “fermo” possa generare, di per sé, altro danaro. Ne discende che la finanza islamica, a differenza di quella occidentale, non possa guadagnare interessi. Una banca islamica, pertanto, non concede mutui ad interesse per l’acquisto di una casa, ma acquista direttamente la casa, cedendola in affitto al richiedente, il quale si impegna ad onorare un piano di rate mensili e, a conclusione del piano, diventa il legittimo proprietario dell’immobile. Nella finanza islamica prevale l’aspetto “sociale” dell’investimento, con conseguente divieto assoluto di investire in tutti settori proibiti dalla legge coranica, a partire da armi, droga, pornografia, bevande alcoliche e carne di maiale. La finanza islamica si propone, quindi, di tutelare e di promuovere i valori, i principi e le regole dell’Islam. Essa non opera soltanto nei paesi islamici, come generalmente si può ritenere, ma anche nel mondo occidentale (USA, Inghilterra, Germania e Francia), dove sono numerose le comunità islamiche che non vogliono utilizzare, per finanziarsi, strumenti finanziari illeciti (haram), ma strumenti religiosamente leciti (halal). Il che non vale al contrario, perché sempre più numerose imprese occidentali o cittadini europei fanno ricorso, per investire, alla finanza islamica. A tutt’oggi (agosto 2012), i capitali, amministrati dalla finanza islamica, nel mondo, sono stimati nell’ordine di 2.000 miliardi di dollari. Della finanza islamica, costituisce, ormai, il simbolo visibile e vitale, nonché la crescente potenza, sulla skyline di Londra, la “Scheggia di Vetro” (Shard of Glass), che sfida, come la vetta più alta, il cielo della capitale del Regno Unito, realizzata, da Renzo Piano, principalmente con i capitali (l’80%) del Qatar. Il valore degli assets della “shri’ha compliant” è passato dai 5 miliardi di dollari del 1980 ai 1800 del 2017. Nonostante la crisi del debito di Dubai, anche il mercato delle obbligazioni islamiche (sukuk) sta conoscendo un’enorme fase di espansione, con un tetto di 22,6 miliardi di dollari, a fine 2011, e tassi di insolvenza quasi nulli. Le banche islamiche e i fondi di investimento, in particolare, sono presenti massicciamente anche sul mercato finanziario internazionale. Tra i paesi europei, il Regno Unito è stato, in ordine di tempo, il primo ad aver accolto in Inghilterra ben cinque banche islamiche, modificando anche la propria legislazione, in quanto la finanza islamica opera secondo principi etici e religiosi, in ossequio alla legge coranica, e secondo regole, che sono alternative alla tradizionale finanza cartolare dell’Occidente (divieto degli interessi; condivisione di rischi e profitti tra creditore e debitore; divieto di speculazione; divieto di investimento in settori, ritenuti illeciti; indissolubile legame tra strumento finanziario ed economia reale). Non sono da meno Parigi (dal 2011, i parigini possono aprire il loro conto corrente presso la Chaabi Bank, filiale della Banca Popolare del Marocco) e Berlino (la Deutsche Bank guida la fila di joint venture con banche islamiche), che si collocano dopo Londra, nel favorire, con l’adattamento delle norme interne, l’ingresso sul loro territorio di prodotti di finanza islamica, al fine di competere, con la capitale britannica, come centri finanziari internazionali. Non sono mancate polemiche, da parte di chi vede, in questa penetrazione, i rischi di islamizzazione dell’Occidente, per via finanziaria, anche perché le banche islamiche sono tenute a versare il 2,5% dei loro profitti (zakat) ad enti ed associazioni di beneficenza islamica, anche per la “causa di Allah” (fi sabil Allah). Al di fuori dell’Europa, la finanza islamica opera principalmente sulle direttrici africane (Senegal, Nigeria e Kenia) e mediorientali, con un incremento complessivo, nel 2010, di 416 miliari di dollari. Non è stata esente la Cina, dove il governo di Pechino ha autorizzato, nel 2012, sul territorio cinese, l’apertura del primo istituto finanziario islamico. Appare evidente, di fronte alla crisi dei mercati finanziari occidentali, delle bolle e della speculazione, cioè del distacco crescente della finanza tradizionale dall’economia reale, quanto sia attraente una finanza, come quella islamica, che si ispira a principi etici e religiosi, nonché sull’adesione della stessa all’economia reale. Il dubbio ricorrente riguarda il fattore tempo: se la finanza islamica riuscirà, a contatto con quella occidentale, a mantenersi fedele ai suoi principi ispiratori, presenti nel Corano. Nel dettaglio, i contratti finanziari islamici devono rispettare le regole della Muamalat, quella parte della Shari’ha, che disciplina i comportamenti da tenere nell’economia e nella finanza. Secondo il Corano, Dio ha creato ogni cosa, nella giusta quantità, per soddisfare i bisogni umani (gli esseri umani sono i “custodi di Dio nel mondo”; la proprietà privata è un “prestito” da parte di Dio; la gestione dei beni deve avvenire, quindi, nel rispetto dei principi religiosi), per cui la scarsità delle risorse deriva solo dall’egoismo e dall’ingordigia umana, cioè dal processo di accumulazione capitalistica: l’homo islamicus non coincide con l’homo oeconomicus. Da questa premessa discendono i cinque pilastri, già sopra accennati: 1) il divieto di percepire interessi (riba); 2) il divieto di speculare (gharar); 3) il divieto di finanziare settori, banditi dalla Shari’ha; 4) il divieto di scindere la transazione finanziaria dall’asset di riferimento, che deve essere tangibile ed identificabile; 5) l’obbligo della purificazione del patrimonio, con la corresponsione di un’offerta, che può essere obbligatoria (zakat) o volontaria (sadaqat). La finanza islamica ha due obiettivi: economico (conservazione del capitale, massimizzazione dei guadagni, equilibrio tra liquidità e profittabilità); religioso (rispetto assoluto dei precetti coranici, nel possesso di beni legittimi, halal, e nel respingimento dei beni illegittimi, haram). Nella finanza islamica non esiste la concorrenza, ma la cooperazione, per cui le partnership e i contratti finanziari islamici possono essere di quattro tipologie: prestiti sintetici (debt-based: salam, istisna, murabaha), realizzati con accordi di vendita-riacquisto di asset oppure di vendita di asset, detenuti da terzi per conto del debitore (back-to-back); contratti di lease (assetbased: ijarah), realizzati con un accordo di vendita-riacquisto in leasing o mediante lease di asset acquisiti da terze parti con obbligazione al riacquisto (lease finanziario); contratti profit-loss sharing (PLS; equity-based: mudaraba e musharakah), nei quali solamente una banca fornisce il finanziamento e l’imprenditore tempo e lavoro;  obbligazioni islamiche (sukuk), di recente formulazione, che, a causa della proibizione dei tassi di interesse, consentono il rifinanziamento delle banche. Sui rischi, le banche islamiche devono affrontare non solo gli stessi rischi convenzionali (insolvenze; fluttuazioni delle materie prime; gestione della liquidità; rischi di mercato; rischi legali; rischi regolamentari), ma anche un  rischio tipico della finanza islamica, lo “Shari’ha risk”, quello di non adempiere correttamente la condivisione o non rispettare i precetti religiosi della legge coranica. Sul fronte assicurativo, si evidenzia tutta la differenza tra la finanza islamica e quella occidentale, in quanto gli islamici non possono sottoscrivere contratti di assicurazione tradizionali (assicurare una casa significherebbe trasferire il rischio ad una compagnia di assicurazione, la quale trasformerebbe i premi ricevuti in un reddito, in assenza del verificarsi dell’evento assicurato), per due divieti religiosi: il divieto di incertezza (gharar); il divieto di scommessa (maysir). Da qui, discende che l’assicurazione islamica (takaful) si realizza con il versamento di una contribuzione volontaria, da parte degli assicurati, ad un fondo comune, la cui gestione è affidata ad un terzo, al quale viene pagata una commissione: né l’assicurato, né il gestore si assumono singolarmente il rischio, ma in modo condiviso, nel pieno rispetto della legge islamica (contratto di mudaraba).