Uno dei temi più rivoluzionari della filosofia di Spinoza è sicuramente il diritto della libertà di pensiero, diritto talmente radicato nell’individuo, così come scrive nel Trattato teologico politico, da non poter essere ceduto, nemmeno se egli lo volesse. Si tratta di un vero e proprio potere (perché questo significa per Spinoza la parola diritto) che sconfigge all’origine la pretesa totalitaria di qualsiasi Stato che volesse imporre ai suoi cittadini il proprio pensiero unico…
Definire il «principio di sovranità popolare» è un’operazione tanto complessa quanto lunga è la sua storia che, secondo un’autorevole dottrina, inizia il suo processo di affermazione con l’espansione del Cristianesimo nel Vecchio Continente e, segnatamente, a partire dal Medioevo. È da questo periodo, infatti, che il Cristianesimo si rivela un fattore determinante nel portare ad una maturazione del concetto di «popolo» tale da consentirgli di affermarsi come soggetto politico e, in seguito, come soggetto giuridico legittimato ad assumere il potere sovrano…
La distinzione fra diritto naturale e diritto positivo è uno degli elementi fondativi della riflessione giuridica ed è legata a filo doppio alla costituzione del pensiero politico. Il concetto di diritto naturale nasce dalla constatazione che oltre alla cose certamente naturali (un albero, una montagna) e a quelle certamente artificiali (un abito, una spada) ve ne sono alcune, come il diritto, che possono indifferentemente essere classificate in una o nell’altra categoria. In tale ambito, il diritto consuetudinario, forma giuridica predominante in ogni esperienza antica, è inquadrato come fenomeno prettamente naturale, mentre le regole poste dal legislatore umano appartengono inequivocabilmente al mondo della produzione umana, dunque artificiale…
I discorsi – le prolusioni, le prelezioni, i discorsi nelle accademie e di apertura degli anni giudiziari – sono assunti nelle pagine che seguono a osservatorio privilegiato per tentare di cogliere, sullo sfondo delle principali scansioni della storia politico-giuridica dell’Italia contemporanea, il contributo dei giuristi alla creazione di un’identità nazionale italiana…
Si leggano le 854 pagine di “Saggio sullo Zarathustra” di Sossio Giametta (Aragno) oppure ci si fidi di me: contengono lo svelamento della figura di Nietzsche. Gesto accennato tempo addietro da Giorgio Colli e stavolta completato. Giametta, grande nicciologo, spiega che Nietzsche non è un filosofo e dimostra come sia invece un poeta, un critico della civiltà e, importantissimo, il fondatore di una nuova religione: la religione del corpo e della terra. Proprio la religione oggi vincente, quella a cui aderiscono le masse salutiste e ambientaliste…
La traduzione italiana della celebre Allgemeine Staatslehre (Dottrina generale dello Stato, 1905) di Georg Jellinek avvenne solo nel 1949. Nella sua Introduzione all’edizione italiana, Vittorio Emanuele Orlando tracciava in poche pagine un ritratto affascinante di Georg Jellinek e della sua opera, sottolineando come questa potesse essere meglio compresa se posta in relazione alla scienza giuridica tedesca di fine secolo, ossia al contesto storico e culturale nel quale Jellinek si era formato come giurista e come intellettuale…
La fiducia nella scienza, tranne che per qualche residuale gruppetto di persone, è uno dei pilastrifondamentali sui quali si appoggia la società contemporanea. È innegabile, infatti, che il pensiero scientifico, e la fede nella tecnica, rappresentino una “oggettività” a cui la politica, così come i singoli uomini, difficilmente rinunciano. A meno di non allinearsi a coloro i quali intravedono nella scienza e nella tecnica un mezzo per governare subdolamente i popoli (posizione che non merita nemmeno il tempo di una breve contro-argomentazione), appare difficile contestare il valore del sapere e della ricerca scientifica…
Odi et amo. È forse questa l’espressione che meglio di tutte riesce a cogliere la natura del rapporto tra Occidente e Oriente, per lo meno per come lo si percepisce da Occidente. Tutto, e il suo contrario, contemporaneamente. Come nella dottrina dei contrari di Eraclito, questi due momenti del mondo vivono una perenne contrapposizione – ieri più geografica e culturale, oggi economica e politica – all’interno della quale però, in sporadici punti di contatto, hanno saputo scoprirsi molto più simili di quanto non potesse sembrare…
L’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 afferma: «Una società, nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata e la separazione dei poteri fissata, non ha una Costituzione». Non per questo la Rivoluzione francese riuscì a garantirli, essendo priva di un organismo, indipendente dalle maggioranze temporanee e provvisorie, che potesse impedire abusi e oppressione da parte di tali maggioranze. Secondo i giacobini, che seguivano le teorie illuministiche di Jean-Jacques Rousseau sulla «volontà generale», essa non poteva che manifestarsi attraverso l’Assemblea nazionale, intesa come corpo rappresentativo dell’intera cittadinanza...
Il concetto di «governo della legge» corrisponde a un ideale politico largamente diffuso, il cui contenuto a tutta prima pare dotato di evidenza e univocità: la supremazia della legge come garanzia di libertà contro un possibile esercizio arbitrario del potere. In questo senso la legge, come norma stabile e universale, si oppone alla volontà mutevole e particolare degli uomini. Tuttavia, non appena si voglia tradurre in termini più concreti e specifici l’ideale della non arbitrarietà del potere, l’evidenza e l’univocità tendono a dileguare, soprattutto se si tenta una sintesi delle diverse teorie politiche e giuridiche liberali che a partire dall’Ottocento hanno assunto…