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I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte III

Le regole fondamentali della finanza islamica

 

Se, agli esordi, la finanza islamica era considerata una nicchia del mercato finanziario mondiale, in base al tasso costante di crescita annuo, superiore al 10%, si può prevedere che, nel giro di un ventennio, questo particolare settore della finanza verrà ad occupare un posto di grande rilievo, a livello internazionale, sulla base di diverse potenzialità: la ricchezza finanziaria accumulata da alcuni paesi di confessione islamica, pronta ad essere investita anche in paesi non-islamici, purché gli investimenti siano conformi ai principi delle legge coranica; la presenza in molti paesi occidentali (USA, Gran Bretagna, Germania e Francia) di numerose comunità islamiche, che vogliono investire, in modo lecito, secondo le regole del Corano; la limitata diffusione di servizi bancari e finanziari nei paesi islamici, che prelude ad una forte espansione degli stessi; la disponibilità di alcuni paesi occidentali a modificare le loro norme interne, di natura fiscale, immobiliare e sulla gestione del rischio (anche con i doppi regimi), per poter favorire, sul territorio, la presenza operativa di banche islamiche (l’esempio inglese – e francese – resta il più pertinente, con la prima banca islamica, 2004, in Europa, la Islamic Bank of Britain, sulla base del principio “no obstacles, no special favors); l’offerta crescente, da parte delle banche tradizionali occidentali, di prodotti finanziari “Shari’ha compliant”, per attirare clienti di fede islamica; le emissioni di obbligazioni islamiche (sukuk), negoziate alla Borsa di Londra, che interessano non solo emittenti, residenti in paesi islamici, ma anche emittenti occidentali (nel 2004, il Land della Sassonia-Anhalt ha emesso 100 milioni di euro di sukuk e il governo inglese ha annunziato di voler finanziare il suo deficit con emissioni di sukuk); il credit crunch della finanza occidentale ha accentuato l’interesse, anche in Occidente, per la finanza islamica, in relazione ai principi e alle regole, che la governano; la standardizzazione dei contratti islamici, che favorisce la loro diffusione; la discussione in corso, in Occidente, su come ancorare la finanza occidentale a principi etici, porta ad un obiettivo avvicinamento alla finanza islamica. Si è già chiarito, nei precedenti articoli, che la finanza islamica si basa sui principi dell’Islam e sulla legge coranica, la Shari’ha, ricavata dal Corano, e la Sunnah, che raccoglie gli atti e i detti del profeta Maometto. La Shari’ha viene interpretata dalle diverse scuole di pensiero del mondo islamico, anche se la confessione sunnita risulta prevalente e riguarda il 90% della popolazione islamica mondiale. Le scuole sunnite di diritto coranico dominanti sono quattro e adeguano la legge coranica all’evoluzione tecnologica, secondo il principio di analogia (in tal modo, il divieto dell’alcol è stato esteso alle droghe): la Shafi, diffusa in Malesia; l’Hanbali, diffusa in Arabia Saudita; l’Hanafi, diffusa in Pakistan; la Maliki, diffusa in Africa. Vale la pena, adesso, approfondire la struttura del contratto più diffuso della finanza islamica: il murabaha. Viene applicato ogni volta che il cliente di una banca islamica ha bisogno di una finanziamento per l’acquisto di un bene (sia esso una casa di abitazione o, ad esempio, il capitale della Aston Martin, acquistato dal fondo del Kuwait, Investment Dar, per una cifra di 1,3 miliardi di dollari). A differenza della finanza non islamica, che corrisponde a questa richiesta, mettendo a disposizione i capitali necessari, contro il pagamento di un interesse e la prestazione di adeguate garanzie, con il murabaha è la banca ad acquistare direttamente il bene e a rivenderlo immediatamente al cliente, con un margine che è funzione del valore del denaro, per il tempo concesso in dilazione di pagamento. I passaggi-chiave del murabaha sono tre: il cliente manifesta alla banca islamica la volontà di acquistare un bene, ad un determinato prezzo, e con consegna a data certa; la banca acquista il bene dal fornitore e lo vende al cliente; il cliente accetta l’offerta e acquista la proprietà del bene, contro il pagamento del prezzo, alla data convenuta. Naturalmente il murabaha può contenere altre clausole a carico del cliente, garanzie e obblighi di indennizzo in caso di default. Esiste anche un murabaha inverso, detto Tavarruq, che tende a soddisfare una pura esigenza di finanziamento del cliente, per cui non viene accettato da tutte le scuole di diritto coranico. Il musharaka, invece, è il contratto tipico per le operazione di venture capital e viene impiegato per finanziare i grandi progetti a lungo termine (autostrade, pozzi di perforazione petrolifera). Dall’analisi di tutti i tipi di contratto si evidenza un dato costante: l’ancoraggio ad un asset reale e la condivisione del rischio operativo del cliente. Questo dato sta facendo assumere alla finanza islamica un valore sempre più attrattivo, agli antipodi della finanza creativa occidentale e della filosofia dei derivati, per cui appare più sicura, per gli stessi investitori occidentali, di quanto non sia la finanza tradizionale, slegata dai beni sottostanti e, quindi, sempre più carica di rischi.

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

Parte II

I principi religiosi del sistema economico-finanziario islamico

 

Per poter definire i principi religiosi che ispirano e “governano”, di fatto, la finanza islamica, bisogna chiarire, preliminarmente, la differenza di fondo che intercorre tra il mondo occidentale e quello islamico, nel rapporto tra religione ed economia. Nel mondo occidentale esiste una netta separazione tra la religione e la realtà politica, economica e sociale, frutto del superamento, nei secoli, della visione medioevale della comunità cristiana, del razionalismo, dell’illuminismo, della rivoluzione industriale e, nell’età moderna e contemporanea, della concezione liberale e laica dello Stato, per cui l’ordine religioso, per così dire, provvede allo spirito e alla salvezza dell’anima, dopo la morte, mentre l’ordine politico e il sistema economico, che ne discende, provvedono alla convivenza sociale e al benessere materiale dei cittadini. Il mercato dei beni e il mercato finanziario, in particolare, si sviluppano secondo proprie regole, autonome e autoreferenziali, che nulla hanno a che fare con il principi della religione dominante (Cristianesimo nelle diverse confessioni: dal cattolicesimo al protestantesimo). Con questo, non si vuole affermare che i principi etici e religiosi non abbiano influenzato la formazione degli Stati nazionali, i sistemi economici e produttivi, il commercio internazionale e il mondo finanziario. Basterebbe, a riguardo, richiamare l’opera di Max Weber sull’etica protestante e lo spirito del capitalismo, nella quale Weber individua un rapporto di filiazione tra la teologia protestante e la mentalità capitalistica, partendo dalla constatazione che, in Germania, dove esistono diverse confessioni religiose riformate, i capitalisti e gli operai hanno una mentalità più moderna: la confessione religiosa ha determinato la mentalità capitalistica, quindi lo “spirito del capitalismo” ha la sua fonte nell’etica protestante. Lo spirito capitalistico non si identifica nella brama di denaro, che tutte le epoche hanno conosciuto, piuttosto nella volontà di orientare ogni atto verso una progressiva accumulazione della ricchezza. Lo spirito capitalistico così definito, secondo Max Weber, è una caratteristica peculiare dell’Europa moderna e costituisce uno degli elementi che fissano la superiorità del modello occidentale di sviluppo (tema centrale, quest’ultimo, della riflessione weberiana). Nonostante la teoria weberiana sul capitalismo e nonostante il termine “economia”, etimologicamente, nel suo significato originario, non appaia molto distante da quello del mondo islamico, l’affermazione del liberalismo economico (la libertà di mercato, intesa “anche” come libertà da dottrine religiose o di natura etica, politica o religiosa) ha determinato la “laicizzazione” del concetto di economia e di finanza, che ha trovato, poi, il suo compimento nell’affermazione della scienza economica, del tutto distinta dall’etica (Adam Smith). Nel mondo islamico non esiste alcuna differenza tra la sfera etico-religiosa e quella dell’agire economico o finanziario, in quanto l’homo islamicus agisce sempre secondo i principi della legge coranica, anche, e soprattutto, quando opera nell’economia e nella finanza, in quanto agisce soltanto come “amministratore fiduciario” delle risorse del creato, che Dio gli ha affidato in gestione. L’uomo islamico è il vicario di Dio in terra e deve concorrere allo sviluppo economico e sociale, come khalifa, nell’interesse supremo della comunità e secondo i principi (e i limiti), indicati nella rivelazione divina (Corano). La gestione dei beni e delle ricchezze, da parte di un musulmano, non può derogare, mai, dall’osservanza rigorosa dei principi dell’Islam, in quanto ne risponde nei confronti della comunità e, soprattutto, nei confronti di Dio, che glieli ha affidati: nessuno spreco, nessuna distruzione e nessun accumulo, a titolo personale, possono essere consentiti, perché la responsabilità, nel perseguimento del bene e del benessere, ha una tripla valenza: religiosa, spirituale e sociale. Il principio fondamentale, di matrice religiosa, ricavabile dal Corano (la medietà tra prodigalità e avarizia) è costituito dal concetto di “moderazione”, che presiede alla distribuzione della ricchezza nella comunità e alla sua funzione sociale, e porta al divieto assoluto di riba, cioè del vantaggio patrimoniale senza giusto corrispettivo (per cui vige il divieto di qualsiasi forma di interesse, come quello di usura). Questa concezione etico-religiosa della moderazione influenza tutto l’agire umano, anche quello economico, per cui l’homo islamicus può realizzare la sua dimensione, spirituale e religiosa, attraverso il rispetto dei precetti e dei divieti della legge coranica, che escludono il profitto, scisso dallo sforzo fisico e intellettuale e non finalizzato alla funzione sociale, come frutto lecito dell’attività dell’uomo. Non può esistere contrasto tra l’interesse personale del musulmano e quello della comunità: nel caso che questo contrasto sussista, quel guadagno è illecito (haram). Né è tollerabile investire in attività incerte e ambigue (gharar), come la speculazione e l’azzardo (maysir). Tutti i contratti finanziari, quindi, devono sempre garantire l’equo rapporto tra rischi e benefici, tra guadagno del creditore e quello del debitore, puntando sempre al carattere partecipativo, associativo e condivisivo dei profitti e delle perdite, nonché alla piena corrispondenza tra la transazione finanziaria e l’oggetto sottostante della stessa, che deve essere sempre reale, identificabile, concreto e tangibile. Nel mondo islamico il concetto di “finanza” non è disgiungibile dall’aggettivazione “islamica”, cioè dalla sua connotazione specificamente religiosa, per cui ogni decisione di erogazione del credito, operata dalle banche islamiche, deve essere approvato dal “Consiglio della Shari’ha”. Il Consiglio della Shari’ha, composto da studiosi della legge religiosa, appartenenti alle scuole giuridiche islamiche ed esperti nel settore commerciale e finanziario, filtra tutte le decisioni bancarie, per accertare che le stesse siano conformi alla prescrizioni religiose e che l’oggetto dell’investimento non sia illecito (haram), perché riguardante settori proibiti (alcolici, tabacco, carne di maiale, gioco d’azzardo e pornografia). Il Consiglio, tuttavia, non si limita a bloccare i contratti, religiosamente illeciti, ma esercita anche una funzione preventiva e consulenziale, a monte, aiutando i banchieri islamici a strutturare i contratti finanziari in formule lecite. Non si tratta soltanto di conformità ad un codice di comportamento, ispirato a valori religiosi o morali, ma di una regolamentazione completa, secondo la legge coranica, definita dagli studiosi una “ortoprassia islamica” nel campo economico e finanziario. Si è già esaminata (leggi l’articolo) l’espansione della finanza islamica nel mondo occidentale (USA, Gran Bretagna, Francia e Germania), in  Africa e nel Medioriente, nonostante le forti perplessità occidentali sui potenziali collegamenti tra le banche islamiche e movimenti fondamentalisti. Le ragioni di fondo di questa espansione, che nasce, in senso moderno, nel 1963, con la fondazione, in Egitto, della “Cassa rurale di risparmio” di Mit-Ghamr, a opera di Ahmad al-Najjar, vanno rintracciate nella rivendicazione musul-mana di una propria identità, rispetto al mondo occidentale;  nella rivendicata correttezza dei comportamenti islamici, in campo economico e finanziario; nella proclamata modernità della legge coranica, capace, se reinterpretata, di poter regolamen-tare anche la  finanza, integrabile nei sistemi giuridico-economici dei paesi non musulmani; nella superiorità etico-sociale della finanza islamica, rispetto a quella occidentale, profondamente in crisi; nei principi di equità, di solidarietà e di responsabilità sociale, che governano la finanza islamica. La lezione, al mondo occidentale, che viene dalla finanza islamica, non riguarda l’eventuale contrapposizione ad essa di una finanza “etica”, tout court, o addirittura “cristiana”, ma il recupero, al più presto, in Occidente, di un’etica economica, oggi completamente smarrita.

 

 

 

Brevi ragguagli sul concetto di “coscienza” nella storia della filosofia Occidentale

 

PARTE I

 

LA COSCIENZA COME ANIMA 

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Secondo Platone (immagine a sinistra) la coscienza umana ha una funzione essenzialmente conoscitiva, collegata alla dottrina delle Idee, cardine della sua filosofia. Le Idee, infatti, oltre ad essere realtà ontologiche a sé stanti, immutabili ed eterne, che fungono da modello al Demiurgo per plasmare il mondo, ovvero forme con le quali è strutturata la realtà empirica, sono altresì presenti nella coscienza umana, come forme intellettuali, mediante le quali l’uomo comprende la dimensione sensibile dell’esistenza. La coscienza, quindi, nella dottrina platonica, corrisponde, sotto l’aspetto del mito, all’anima, la quale, avendo vissuto nell’Iperuranio, conserva in sé il ricordo delle Idee. Da ciò, scaturisce la concezione platonica della conoscenza innata, proprio perché già presente nell’anima e, quindi, nella coscienza di ogni essere umano (Fedone, Critone, Repubblica). Anche Aristotele identifica la coscienza con l’anima ma, a differenza di Platone, non strettamente nell’ambito della conoscenza, quanto piuttosto riguardo al concetto di tempo. Il filosofo di Stagira indaga sul rapporto tra il tempo e il movimento per far assumere ai due concetti una connotazione concreta. Il movimento è nel tempo e il tempo non può esistere senza movimento. Per Aristotele, infatti, il tempo è “il numero del movimento secondo il prima e il poi”, intendendo per numero la funzione del contare, che non è possibile senza avere coscienza della successione numerica. Dato che l’esistenza del tempo è empiricamente ovvia e chiaramente riscontrabile, la sua percezione è un fatto di coscienza. Per coscienza, dunque, Aristotele intende l’anima, unico ente in grado di determinare un prima e un poi in relazione alla vita del singolo individuo (Fisica, De Anima).

LA COSCIENZA COME INTERIORITA’/RIFLESSIONE SU DI SE’, PER GIUNGERE A DIO

Il filosofo Plotino sviluppa il concetto di coscienza non come consapevolezza di qualsivoglia proprio stato interno, ma come campo privilegiato in cui si manifestano, nella loro evidenza, le verità più alte cui l’uomo può giungere, e la fonte, o il principio stesso, di tali verità: Dio. Indicando la coscienza come introspezione o ascolto interiore, egli adopera espressioni quali “ritorno a sé stesso”, “ritorno alla interiorità”, “riflessione su di sé”, contrapponendo costantemente questo atteggiamento proprio del saggio a quanti, invece, per la condotta della propria vita, si basano unicamente sulla conoscenza delle cose esterne (Enneadi).

LA COSCIENZA COME MORALE 

Simone_Martini_003Con il Cristianesimo, a cominciare da San Paolo e dai Padri della Chiesa, il concetto di coscienza viene ricondotto a quello di morale. Ne è esempio l’espressione di uso comune “voce della coscienza” la quale dovrebbe suggerire come comportarsi e quali siano i principi certi che, in ogni uomo, lo guiderebbero sulla retta via, dalla quale esso devia a causa della debolezza umana. E inoltre, non a caso, la precettistica cristiana prescrive l’esame di coscienza come pratica per rintracciare i propri errori morali. Per Sant’Agostino  (immagine a destra) la coscienza è il luogo interiore dove l’uomo cerca e trova Dio, la Mens superior inhaerens Deo (mente superiore insita in Dio). Dio è per l’uomo Essere e Verità, Trascendenza e Rivelazione, Padre e Logos. In quanto Verità, Dio rivela all’uomo ciò che è, in contrasto al falso che fa apparire o credere ciò che non è. Dio-Verità è l’essere che si rivela, che illumina la coscienza umana della sua luce e le fornisce la norma di ogni giudizio, la misura di ogni valutazione. Dio si rivela come trascendenza all’uomo che incessantemente e amorevolmente lo cerca nella profondità del suo io, la coscienza (Confessioni, De vera religione). San Tommaso d’Aquino intende la coscienza sempre ed esclusivamente come coscienza morale. La sua stessa definizione (scienza con l’altro), secondo l’Aquinate, rivela l’ambito di una ricerca volta a definire la coscienza morale come un’applicazione della scienza morale al comportamento umano, al fine di valutarlo e direzionarlo. La coscienza è un atto della persona, che investe sia la sfera intelligibile che quella razionale. Essa applica ai casi concreti della vita l’oggettività e l’universalità della legge a cui si riferisce, la sinderesi, intesa come abito che contiene i precetti della legge naturale, i quali sono i primi principi delle azioni umane. La coscienza, pertanto, nella filosofia del Doctor Angelicus, non è un’altra facoltà (le facoltà sono due: intelletto e volontà), ma è l’uso della ragione per valutare cosa bisogna fare nella situazione concreta hic et nunc (qui e ora). Attraverso la ragione l’uomo applica le norme morali (Somma Teologica, De Veritate) .

LA COSCIENZA COME RAGIONE

Frans_Hals_-_Portret_van_René_DescartesCon l’età moderna, il concetto di coscienza si svincola da qualsiasi implicazione morale e religiosa e diviene il fulcro di tutte le dottrine cognitive e di tutti i processi di conoscenza. Il primo filosofo che muove la sua indagine in questo senso è Cartesio (immagine a sinistra). Egli ritiene che ogni operazione della mente sia accompagnata dalla coscienza di sentire o di ragionare, cioè dalla consapevolezza di possedere nella mente i propri contenuti mentali. La coscienza, per Cartesio, è la consapevolezza soggettiva di sentire e ragionare, perché il pensare implica il sapere di stare pensando. Le idee esistono nella mente, che ne ha coscienza, ma possono non corrispondere alla realtà esterna. Tra queste, ce n’è una privilegiata: l’idea del soggetto come mente, la quale è l’unica ad imporsi come certa vera e indubitabile (cogito ergo sum). Il cogito non è più l’atto pensante originario, da cui nasce il filosofare, ma diventa un pensato. L’evidenza o coscienza del cogito offre un metodo sicuro e infallibile di indagine razionale, tramite il quale poter distinguere il vero dal falso. Il cogito, inoltre, pone l’io esistente come  assolutamente indipendente dal corpo, non potendosi imporre come idea chiara se la mente pensante non fosse completamente separata dalla materia. La coscienza, nella filosofia cartesiana, è, dunque, equiparabile all’anima, intesa come res cogitans, distinta dal corpo, la res extensa (Principi di filosofia). Anche per il filosofo Gottfried Leibnitz il concetto di coscienza è strettamente legato ai processi della conoscenza. Questi, infatti, affida alla coscienza quella caratteristica che determina la capacità di percepire. Nell’uomo questa capacità è più elevata, rispetto agli altri esseri viventi, e le percezioni sono chiare e distinte. La loro consapevolezza o coscienza è l’appercezione, termine con il quale Leibnitz indica l’atto riflessivo attraverso cui l’uomo acquista consapevolezza, o coscienza, delle proprie percezioni, le quali, di per loro, potrebbero anche rimanere inavvertite. L’appercezione  è il fondamento ultimo della coscienza e dell’io (Monadologia).

LA COSCIENZA EMPIRICA 

John-Locke-painting-664x1024La concezione cartesiana di coscienza ispirò anche i filosofi dell’empirismo inglese. John Locke (immagine a destra) intese, infatti, la coscienza come la percezione di ciò che passa nella mente di un uomo, o meglio, le sue idee. Inoltre, egli, da empirista, rinviò alla coscienza ogni possibile esperienza delle cose esterne poiché, proprio da quelle, l’uomo forma dentro di sé le idee. La coscienza, quindi, è l’io che possiede e sviluppa tutte le attività mentali (Saggio sull’intelletto umano). George Berkeley  fu ancora più radicale di Locke, sostenendo che l’esistenza delle cose è in quanto queste sono percepite come esistenti (esse est percipi), ovvero quando si ha coscienza della loro esistenza, nonostante le sostanze materiali, le res extensae di Cartesio, siano soltanto proiezioni della mente cui dover rinunciare per attenersi unicamente alle pure sensazioni (Commentari filosofici).

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte I

 La definizione di finanza islamica

 

 

Si può definire finanza islamica l’insieme delle banche commerciali e dei fondi di investimento, che operano nel rispetto della Shari’ha, cioè della legge islamica e dei principi religiosi, presenti nel Corano. Il libro sacro dell’Islam giudica gli interessi finanziari sui capitali (riba) e la speculazione finanziaria stessa, come una forma di usura e di strozzinaggio (gharar). Fa divieto, cioè, che il denaro “fermo” possa generare, di per sé, altro danaro. Ne discende che la finanza islamica, a differenza di quella occidentale, non possa guadagnare interessi. Una banca islamica, pertanto, non concede mutui ad interesse per l’acquisto di una casa, ma acquista direttamente la casa, cedendola in affitto al richiedente, il quale si impegna ad onorare un piano di rate mensili e, a conclusione del piano, diventa il legittimo proprietario dell’immobile. Nella finanza islamica prevale l’aspetto “sociale” dell’investimento, con conseguente divieto assoluto di investire in tutti settori proibiti dalla legge coranica, a partire da armi, droga, pornografia, bevande alcoliche e carne di maiale. La finanza islamica si propone, quindi, di tutelare e di promuovere i valori, i principi e le regole dell’Islam. Essa non opera soltanto nei paesi islamici, come generalmente si può ritenere, ma anche nel mondo occidentale (USA, Inghilterra, Germania e Francia), dove sono numerose le comunità islamiche che non vogliono utilizzare, per finanziarsi, strumenti finanziari illeciti (haram), ma strumenti religiosamente leciti (halal). Il che non vale al contrario, perché sempre più numerose imprese occidentali o cittadini europei fanno ricorso, per investire, alla finanza islamica. A tutt’oggi (agosto 2012), i capitali, amministrati dalla finanza islamica, nel mondo, sono stimati nell’ordine di 2.000 miliardi di dollari. Della finanza islamica, costituisce, ormai, il simbolo visibile e vitale, nonché la crescente potenza, sulla skyline di Londra, la “Scheggia di Vetro” (Shard of Glass), che sfida, come la vetta più alta, il cielo della capitale del Regno Unito, realizzata, da Renzo Piano, principalmente con i capitali (l’80%) del Qatar. Il valore degli assets della “shri’ha compliant” è passato dai 5 miliardi di dollari del 1980 ai 1800 del 2017. Nonostante la crisi del debito di Dubai, anche il mercato delle obbligazioni islamiche (sukuk) sta conoscendo un’enorme fase di espansione, con un tetto di 22,6 miliardi di dollari, a fine 2011, e tassi di insolvenza quasi nulli. Le banche islamiche e i fondi di investimento, in particolare, sono presenti massicciamente anche sul mercato finanziario internazionale. Tra i paesi europei, il Regno Unito è stato, in ordine di tempo, il primo ad aver accolto in Inghilterra ben cinque banche islamiche, modificando anche la propria legislazione, in quanto la finanza islamica opera secondo principi etici e religiosi, in ossequio alla legge coranica, e secondo regole, che sono alternative alla tradizionale finanza cartolare dell’Occidente (divieto degli interessi; condivisione di rischi e profitti tra creditore e debitore; divieto di speculazione; divieto di investimento in settori, ritenuti illeciti; indissolubile legame tra strumento finanziario ed economia reale). Non sono da meno Parigi (dal 2011, i parigini possono aprire il loro conto corrente presso la Chaabi Bank, filiale della Banca Popolare del Marocco) e Berlino (la Deutsche Bank guida la fila di joint venture con banche islamiche), che si collocano dopo Londra, nel favorire, con l’adattamento delle norme interne, l’ingresso sul loro territorio di prodotti di finanza islamica, al fine di competere, con la capitale britannica, come centri finanziari internazionali. Non sono mancate polemiche, da parte di chi vede, in questa penetrazione, i rischi di islamizzazione dell’Occidente, per via finanziaria, anche perché le banche islamiche sono tenute a versare il 2,5% dei loro profitti (zakat) ad enti ed associazioni di beneficenza islamica, anche per la “causa di Allah” (fi sabil Allah). Al di fuori dell’Europa, la finanza islamica opera principalmente sulle direttrici africane (Senegal, Nigeria e Kenia) e mediorientali, con un incremento complessivo, nel 2010, di 416 miliari di dollari. Non è stata esente la Cina, dove il governo di Pechino ha autorizzato, nel 2012, sul territorio cinese, l’apertura del primo istituto finanziario islamico. Appare evidente, di fronte alla crisi dei mercati finanziari occidentali, delle bolle e della speculazione, cioè del distacco crescente della finanza tradizionale dall’economia reale, quanto sia attraente una finanza, come quella islamica, che si ispira a principi etici e religiosi, nonché sull’adesione della stessa all’economia reale. Il dubbio ricorrente riguarda il fattore tempo: se la finanza islamica riuscirà, a contatto con quella occidentale, a mantenersi fedele ai suoi principi ispiratori, presenti nel Corano. Nel dettaglio, i contratti finanziari islamici devono rispettare le regole della Muamalat, quella parte della Shari’ha, che disciplina i comportamenti da tenere nell’economia e nella finanza. Secondo il Corano, Dio ha creato ogni cosa, nella giusta quantità, per soddisfare i bisogni umani (gli esseri umani sono i “custodi di Dio nel mondo”; la proprietà privata è un “prestito” da parte di Dio; la gestione dei beni deve avvenire, quindi, nel rispetto dei principi religiosi), per cui la scarsità delle risorse deriva solo dall’egoismo e dall’ingordigia umana, cioè dal processo di accumulazione capitalistica: l’homo islamicus non coincide con l’homo oeconomicus. Da questa premessa discendono i cinque pilastri, già sopra accennati: 1) il divieto di percepire interessi (riba); 2) il divieto di speculare (gharar); 3) il divieto di finanziare settori, banditi dalla Shari’ha; 4) il divieto di scindere la transazione finanziaria dall’asset di riferimento, che deve essere tangibile ed identificabile; 5) l’obbligo della purificazione del patrimonio, con la corresponsione di un’offerta, che può essere obbligatoria (zakat) o volontaria (sadaqat). La finanza islamica ha due obiettivi: economico (conservazione del capitale, massimizzazione dei guadagni, equilibrio tra liquidità e profittabilità); religioso (rispetto assoluto dei precetti coranici, nel possesso di beni legittimi, halal, e nel respingimento dei beni illegittimi, haram). Nella finanza islamica non esiste la concorrenza, ma la cooperazione, per cui le partnership e i contratti finanziari islamici possono essere di quattro tipologie: prestiti sintetici (debt-based: salam, istisna, murabaha), realizzati con accordi di vendita-riacquisto di asset oppure di vendita di asset, detenuti da terzi per conto del debitore (back-to-back); contratti di lease (assetbased: ijarah), realizzati con un accordo di vendita-riacquisto in leasing o mediante lease di asset acquisiti da terze parti con obbligazione al riacquisto (lease finanziario); contratti profit-loss sharing (PLS; equity-based: mudaraba e musharakah), nei quali solamente una banca fornisce il finanziamento e l’imprenditore tempo e lavoro;  obbligazioni islamiche (sukuk), di recente formulazione, che, a causa della proibizione dei tassi di interesse, consentono il rifinanziamento delle banche. Sui rischi, le banche islamiche devono affrontare non solo gli stessi rischi convenzionali (insolvenze; fluttuazioni delle materie prime; gestione della liquidità; rischi di mercato; rischi legali; rischi regolamentari), ma anche un  rischio tipico della finanza islamica, lo “Shari’ha risk”, quello di non adempiere correttamente la condivisione o non rispettare i precetti religiosi della legge coranica. Sul fronte assicurativo, si evidenzia tutta la differenza tra la finanza islamica e quella occidentale, in quanto gli islamici non possono sottoscrivere contratti di assicurazione tradizionali (assicurare una casa significherebbe trasferire il rischio ad una compagnia di assicurazione, la quale trasformerebbe i premi ricevuti in un reddito, in assenza del verificarsi dell’evento assicurato), per due divieti religiosi: il divieto di incertezza (gharar); il divieto di scommessa (maysir). Da qui, discende che l’assicurazione islamica (takaful) si realizza con il versamento di una contribuzione volontaria, da parte degli assicurati, ad un fondo comune, la cui gestione è affidata ad un terzo, al quale viene pagata una commissione: né l’assicurato, né il gestore si assumono singolarmente il rischio, ma in modo condiviso, nel pieno rispetto della legge islamica (contratto di mudaraba).

 

 

 

L’ente e il niente. La religione tra sacro e profano

 

di

Sergio Fabio Berardini

 

 

Sul rapporto e la differenza tra sacro e profano esiste un numero considerevole di studi. In questa sede, pertanto, mi confronterò soltanto con alcuni di essi, che in modo particolare hanno affermato la radicale alterità del sacro rispetto al profano; tesi, quest’ultima, che è mia intenzione seguire…

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Profezia e politica in Girolamo Savonarola

 

di

Piero Venturelli

 

 

Mediante la predicazione successiva alla fuga da Firenze di Piero di Lorenzo de’ Medici e all’ingresso in città del re francese Carlo VIII (fatti avvenuti, rispettivamente, il 9 e il 17 novembre 1494), l’ormai popolarissimo Girolamo Savonarola da Ferrara – frate domenicano osservante, Priore del convento fiorentino di San Marco, Provinciale e poi Vicario Generale della neonata Congregazione omonima, da molti fedeli considerato «profeta» – intende orientare il…

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Girolamo Savonarola (1452-1498)

 

 

 

Verità politica e verità religiosa.
Rileggendo “La democrazia in America”
di Alexis de Tocqueville

 

di

Anna Jellamo

 

 

La questione del rapporto tra religione e politica costituisce uno dei snodi più significativi della complessa visione tocquevilliana della democrazia, lo specchio in cui si riflette un liberalismo conservatore, di forte impronta aristocratica, non propenso a declinare il valore della libertà lungo i binari di quel paradigma individualistico sostenuto con forza, in quegli stessi anni, dal suo estimatore Stuart Mill…

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Alexis de Tocqueville (1805-1859)

 

 

 

Mehmet II protettore dei cristiani.
Il pluralismo religioso nella Istanbul ottomana

 

da

www.laluce.news

(Articolo originale di Imran Abdullah)

 

 

Fin dal primo momento della conquista di Costantinopoli “Istanbul” nel 1453 d.C. / 857 AH, il giovane sultano Mehmed II “Al-Fatih” prese a realizzare la sua visione della sua nuova capitale ottomana. Non desiderava semplicemente una città turca o islamica, desiderava piuttosto che la città riflettesse la grande diversità etnica e culturale del suo impero in espansione…

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Mehmet II (1432-1481)

 

 

 

Il “regno del Prete Gianni” in una leggenda del Medioevo

 

di 

Marco Fratini

 

 

Fra XII e XIV secolo, in varie parti d’Europa conobbe straordinaria fortuna la Leggenda del Prete Gianni, dal nome di un misterioso personaggio, re e sacerdote di una lontana regione orientale, autore di una lettera rivolta ai potenti del tempo. Il suo regno, descritto in termini stupefacenti, si estendeva attraverso l’India e il deserto di Babilonia, fino alla torre di Babele. La Lettera è stata dunque a lungo all’origine di un mito che per secoli ossessionò viaggiatori, storici, cronisti e narratori…

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Il Prete Gianni sul trono in una mappa dell’Africa Orientale
(da un atlante del 1558)

 

 

 

Nel nome di Giordano Bruno, il diritto alla dignità

di

Maria Mantello

 

Il 17 febbraio del 1600, dopo lunghi anni di carcere e terribili violazioni alla sua dignità, Giordano Bruno veniva fatto bruciare vivo perché “eretico, pertinace, impenitente”, come recitava la condanna del tribunale della Santa Inquisizione Romana, presieduto personalmente dal papa. Nello stesso giorno del suo martirio anche i suoi libri venivano dati alle fiamme sul sagrato della basilica di S. Pietro… 

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