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I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

Parte VII

Conclusioni

 

In conclusione di questa serie di indagini sulla finanza islamica può essere interessante accennare, in sintesi, alle sue future prospettive a livello internazionale, in Europa e in Italia, dopo aver enunciato i principali ostacoli, che ancora sussistono, per una forte espansione della finanza islamica: la mancanza di expertise (ridotto numero di professionisti applicabili a questa attività); la mancanza di consenso uniforme (manca un corpus codificato di leggi e l’interpretazione è soggetta alle diverse scuole coraniche); la mancanza di veri standard operativi (troppo lungo l’iter di verifica islamica di ogni operazione di rilievo); la limitatezza del mercato secondario (troppo ristretto); il bisogno di asset reali (vantaggio rispetto alla finanza creativa, ma anche freno all’espansione); le restrizioni alla creazione di strumenti derivati (la finanza islamica, comunque, si sta ponendo il problema e sta sviluppando alternative); l’illiceità del contratto di assicurazione (l’alternativa è il takaful, una specie di mutua assicurazione); gli svantaggi fiscali (non tutti i paesi europei sono disponibili, come la Gran Bretagna e la Francia, a creare un ambiente fiscalmente appetibile per la finanza islamica). La finanza islamica può avere una ulteriore espansione internazionale, in alcuni paesi “core” (Malesia, Indonesia, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar), che vedono la compresenza di banche islamiche e banche convenzionali (islamic windows), dove le istituzioni hanno sviluppato: una regolamentazione ad hoc; la formazione di figure professionali, specializzate in Shari’ha compliant, e l’educazione finanziaria della clientela. I paesi nord-africani “non core” (Egitto, Tunisia, Marocco e Libia), al contrario, non hanno supportato lo sviluppo della finanza islamica, perché la regolamentazione risulta insufficiente e i regimi fiscali non sono favorevoli. In Europa, il centro nevralgico dell’espansione della finanza islamica rimane, per ora, il Regno Unito. Per il futuro, risultano condivisibili le conclusioni di Rodney Wilson della Durham University (UK), nel saggio “Islamic Finance in Europe” (European University Institute for MUSMINE, pagg. 34-35, 2007), che individua nella Turchia il più grande potenziale di sviluppo e futuro ponte tra l’UE e tutto il mondo islamico: “The greatest potential for Islamic finance, in Europe, is undoubtedly, in Turkey, where Islamic banking has been established since 1980s although it remains on the fringes of the financial system, accounting for less than five percent of deposits, and opinions in its merits are politicised as already indicated… Turkey has the greatest potential for expansion of banking in Europe, including Islamic banking… Turkey can serve as a bridge between European Union and the wider Muslim World and, in the longer term, it is likely to be Istanbul, not London, which becomes Europe’s leading centre for Islamic banking and finance.” In Italia, nonostante i musulmani siano circa 1,6 milioni (un terzo degli stranieri residenti in Italia e il 3% degli italiani), la finanza islamica non si è sviluppata, pregiudicando, finora, la competitività del sistema paese, quale opportunità di business e capacità di attirare capitali dai mercati del Golfo. Si sta puntando sul Mediterranean Partnership Fund, relativo ai paesi dell’Europa mediterranea e meridionale, per aprire ai fondi islamici, come pure agli investitori privati islamici, sostenuti dalle Islamic Financial Institutions.

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

Parte VI

La finanza islamica tra i principi religiosi e la realtà

 

Dall’esame dettagliato delle regole coraniche che governano la finanza islamica, ruotanti intorno ai fondamentali divieti di riba, di gharar e maysir, nonché alla logica associativa, risulta evidente come la finanza tradizionale, ai primi approcci con quella islamica, sia rimasta molto perplessa, ma la globalizzazione dell’economia ha imposto, progressivamente, una convivenza, una sorta di meticciato culturale, sempre più interessato alla conoscenza dell’esperienza della finanza islamica, meritevole di attenzione per le suggestioni etiche e per la propensione alla stabilità. L’Islam non è soltanto una religione, ma una civilizzazione, fondata sull’identità tra religione, mondo e Stato (Din, Duniya wa Dawla), che identifica la legge, la morale, lo stile di vita, la cultura e l’economia: una concezione integrale della vita, che regola le relazioni tra uomo e Dio, tra uomo e la Natura e tra uomo e uomo. Le fonti del diritto islamico, il Corano e la Sunnah, in particolare, contengono la cornice dei valori, che ispirano le istituzioni musulmane e la vita di ogni singolo credente in Allah, secondo i principi di solidarietà, di giustizia, di responsabilità, di cooperazione, di equità, di fiducia, di armonia e di equilibrio. L’obiettivo è una concezione umano-centrica dell’economia, non disgiungibile dalla giustizia economico-sociale e dal benessere, per tutte le creature di Dio, che richiede una risposta conforme da parte di ogni credente, come vicario di Allah, nella gestione dei beni materiali. Mancando la distinzione tra sacro e profano, come in Occidente, viene enfatizzata, al massimo, la natura sociale e collettiva dell’azione umana. L’Islam incoraggia, quindi, il profitto lecito, in quanto frutto di operosità e non di sfruttamento e speculazione, e raccomanda all’uomo d’affari, gestore di beni in nome di Allah, di tenere sempre presente, nel perseguire il profitto, il desiderio di servire l’umanità, attraverso la moderazione, la sobrietà, l’indulgenza, la fratellanza, l’amicizia, anche sul lavoro, nonché l’aiuto verso il prossimo bisognoso, senza aspettarsi nulla in cambio. L’Islam disapprova il tesoreggiamento, il facile arricchimento e l’accumulazione eccessiva, che si traduce nel divieto di monopolio e nell’apertura alla concorrenza, come scoraggia gli eccessi della finanziarizzazione dell’economia e la sconnessione della finanza dall’economia reale. La finanza islamica rivela, quindi, un senso della misura e si pone come parte organica di un più complesso disegno istituzionale, interamente conforme all’etica dell’Islam. Non mancano le criticità (lo scarto tra i principi e la realtà; la complicazione dei contratti partecipativi; l’aggiramento di alcune prescrizioni; la difficile gestione della liquidità), che imporranno, in futuro, un adeguato sviluppo della struttura, dell’organizzazione e dell’attività della finanza islamica, a partire dalle banche islamiche, per poter dare adeguate soluzioni ai problemi della trasparenza, della governance, della gestione dei rischi e della compatibilità contabile, premesse per una integrazione nella finanza internazionale e per diventare un’alternativa globale valida. Ci si chiede, comunque, come un sistema, tanto fortemente connotato dalla promozione di uno sviluppo economico-sociale, responsabile e antropocentrico, non riesca a eliminare, dalla propria realtà, intollerabili diseguaglianza, distorsioni, povertà, speculazioni, corruzione, dissipazione delle ricchezze e stili di vita inaccettabili da parte dei ceti dominanti: uno squilibrio tra principi e realtà! La finanza islamica non è riuscita, finora, a diventare una realtà originaria e innovativa, ispirata dal principio della condivisione del rischio, ma si potrebbe definire, ad oggi, un processo problematico in divenire, nella difficoltà di conciliare tradizione e modernità. Va ripensata in una visione globale, che riesca a mediare il carattere lecito dei mezzi, ad essa offerti, con la moralità dei fini e dei risultati, in un approccio collaborativo con il modello finanza tradizionale, che essa pretendeva (e pretende) di superare. La finanza islamica, quindi, oltre ad offrire alternative microeconomiche alla finanza internazionale, conformi ai dettami del Corano, potrebbe aspirare a diventare una nuova opportunità macroeconomica, per l’economia globale.

 

 

 

Laicità solida.
Sul rapporto fra religioni e istituzioni repubblicane
nell’era della politica “post-metafisica”

 

di

Hermann-Josef Große Kracht

 

 

Le democrazie occidentali affondano le loro radici nel contesto normativo della filosofia dell’Illuminismo europeo che si avviava, 250 anni fa, a dichiarare guerra al potere di quella religione orientata all’aldilà nel nome dell’individuo dotato di ragione. Da allora, l’idea di un «utilizzo pubblico della ragione» (Kant) conferisce al progetto democratico moderno una dignità
specificamente laica, sganciata dalla priorità di verità religioso-metafisiche…

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Giorgio De Chirico, “Gli archeologi”, 1927
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte V

 La gestione dei fondi azionari islamici

 

Di grande interesse, in relazione all’applicazione della legge coranica, diventa la gestione del risparmio nella finanza islamica, con particolare riferimento alla gestione dei fondi azionari islamici, cioè all’attività dell’asset management islamico. I primi fondi comuni islamici sono apparsi sulla scena negli anni ‘80, ma soltanto di recente hanno suscitato l’attenzione del mondo accademico, legato alla finanza, per quattro ordini di ragioni: il primo: da poco, hanno assunto una dimensione quantitativa, tale da poter rappresentare un’asset class; il secondo: l’asset management islamico è piuttosto giovane; il terzo: le pratiche di gestione risultano poco trasparenti e la scarsità di dati disponibili non consente un’agevole analisi comparativa tra i portafogli; il quarto: la maggior parte dei fondi islamici sono gestiti da società, con sede in mercati diversi da quelli europei, con differenti regole di gestione e, quindi, con difficoltà di comparazione (Malesia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait). In mancanza di una solida letteratura sul tema, posso qui trattare semplicemente gli aspetti più rilevanti del mercato dell’asset management islamico, sul piano qualitativo (gestionale) e quantitativo. Va premesso, quindi, che anche la gestione dei fondi azionari islamici è soggetta alle prescrizioni coraniche (i cinque pilastri), senza eccezioni, imputabili a qualche interpretazione soggettiva, applicabile, da paese a paese, a causa dell’appartenenza a scuole coraniche diverse. Il fondi di investimento islamici sono nati e si sono sviluppati, principalmente: sotto la spinta delle élite finanziarie musulmane, arricchitesi con i capitali delle estrazioni petrolifere, le quali non volevano più rivolgersi al mercato finanziario di Londra; per intercettare e mantenere in patria questi capitali; per corrispondere alla domanda della clientela islamica di poter investire i propri risparmi, in modo conforme alla Shari’ha, senza doversi spostare su piazze finanziarie estere. Su 930 miliardi di dollari, gestiti dalla finanza islamica, secondo i principi della Shari’ha, al 2010, una quota del 5,5% competeva alla gestione dei fondi comuni islamici, per un valore di 52 miliardi di dollari. Gli Islamic Funds erano, nel 2010, circa 700, così distribuiti per domicilio: Malesia 27% (180), Arabia Saudita 22% (174), Kuwait 12%, Emirati Arabi Uniti 7%, Indonesia 4%, Regno Unito 4%, Pakistan 4%, Sud Africa 3%, Bahrain 3%, Singapore 2% e Altri 12%. Prevalevano e prevalgono, tutt’ora, gli asset managers del Medio Oriente e dell’Africa. Per quanto riguarda la diversificazione di questi fondi, per asset class, gli investimenti azionari erano e sono i più popolari, seguiti dall’investimento a reddito fisso e dalle commodities, specificamente: Equities 40%, Fixed income 22%, Commodities 18%, Other 12%, Cash 10%, Real Estate 6%e Balanced 3%. Va precisato anche che i due terzi dei veicoli di investimento lanciati sul mercato, negli ultimi anni, sono stati prevalentemente destinati a clientela istituzionale e, quindi, pur essendo strutturati, come fondi comuni, non sono rivolti, nella maggior parte dei casi, agli investitori retail. Per tale ragione faticano a gestire masse di capitali tali da garantire il punto di break-even (almeno 100 milioni di dollari per fondo). Ma avranno bisogno, comunque, di consolidamento e di concentrazione, e, quindi, risultano destinati a potenziali di crescita molto elevati. In questa crescita, anche gli Islamic Funds dovranno attenersi ai seguenti precetti religiosi: il divieto di riba non consente di promettere un rendimento garantito ai sottoscrittori del fondo. Il rendimento dipenderà esclusivamente dall’andamento del fondo; il divieto di riba non consente di investire in titolo obbligazionari tradizionali, a tasso fisso; il divieto di riba non consente di investire in azioni privilegiate, quando il privilegio si riferisce ad un diritto di prelazione per gli azionisti, in sede di liquidazione della società e di distribuzione dei dividendi; l’investimento azionario è consentito, purché rispetti, in tutte le fasi, la conformità alle regole coraniche e le società emittente azioni, da includere nel portafoglio del fondo, devono essere “coerenti” con i fondamenti etico-religiosi islamici, per il tipo business trattato e per i ratios finanziari; l’attività di gestione del fondo deve essere costantemente monitorata e controllata dallo “Shari’ha Board”, il comitato di giurisperiti islamici, la cui importanza, come si può intuire, per la credibilità e la reputazione islamica del fondo, risulta superiore alle performances di gestione; la determinazione sulla “accettabilità” islamica dei titoli avviene, attraverso uno screening, collegato alla business industry e al rispetto di alcuni financial ratios; l’attività di investimento dei gestori del fondo può anche riguardare società che, parzialmente e marginalmente, hanno un’attività non lecita (haram); l’attività di investimento deve poter far leva anche sui processi di innovazione finanziaria, anche derivati, purché rispettosi dei divieti di riba, di qimar (scommessa), e di gharar (incertezza e rischio). I principali punti critici dell’asset management islamico riguardano la scarsa diversificazione dell’offerta (mancanza di sufficienti asset classes e prodotti, ristretti, agli inizi, solo ai depositi infruttiferi e agli investimenti immobiliari), l’assenza di un effettivo servizio di wealth management (a fronte della necessità di innovazione finanziaria nella gestione dei rischi), l’eccessiva frammentazione dell’industria (mancanza di una effettiva partecipazione al mercato retail) e il problema della composizione degli Shari’ha Board (diversità di vedute tra le diverse scuole coraniche e potenziali conflitti di interesse). Affinché, quindi, l’asset management islamico possa arrivare al grande pubblico, diventa necessario superare, nel rispetto della legge coranica, almeno alcune delle enunciate criticità, a partire dalla costruzione condivisa di nuovi strumenti finanziari, senza che gli Shari’ha Board possano, per motivi estranei al rispetto dei precetti religiosi, influenzare la concorrenza tra gli operatori del risparmio, gestito dagli Islamic Funds.

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di 

Riccardo Piroddi

 

 

Parte IV

Le banche islamiche: tra tradizione e innovazione

 

Le banche islamiche non sono quelle che operano esclusivamente nei paesi islamici o le loro filiali all’estero, ma (solamente) quelle banche che scelgono di agire, nel modo della finanza e del credito, nel rispetto assoluto dei precetti religiosi della Shari’ha, cioè la “via della salvezza, segnata da Dio e rivelata agli uomini dal Profeta”. A causa degli ingenti flussi finanziari che vengono scambiati tra il mondo islamico e quello occidentale, la finanza islamica, da realtà di nicchia, sta assumendo, a partire dalla fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni settanta, un ruolo significativo nella finanza mondiale, sia sul piano qualitativo, che sul piano quantitativo. Si è già analizzato come tutto l’edificio della finanza islamica si regga sul concetto del divieto di riba e della pratica dell’interesse bancario: “Dio ha proibito il riba (Corano, II, 275) e quel che voi prestate a riba, perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio”. Il riba (etimologicamente: aumento, accrescimento), quindi, non rappresenta soltanto un semplice divieto, ma assume il significato di principio religioso, etico e sociale, fondante la solidarietà, che ispira tutta la società islamica. La scelta degli intermediari bancari, per la raccolta del risparmio e per la concessione del credito, è diventata un passaggio obbligato per operare nel rispetto della legge coranica. Le banche islamiche, quindi, consentono di coniugare i vantaggi collettivi con il rispetto delle prescrizioni religiose: ne è esempio il contratto di assicurazione, che viene trasformato in mutualità collettiva, anche se alcune scuole di diritto coranico continuano a sollevare perplessità sull’elevato grado di incertezza. Come è intuibile, nella finanza islamica non trovano alcuna cittadinanza gli strumenti finanziari derivati, a causa della loro eccessiva volatilità e del disancoraggio dagli asset concreti, visibili e tangibili, dell’economia reale. Ciò non ha impedito, anzi favorito, l’espansione della finanza islamica in alcune capitali occidentali, già citate in articoli precedenti, e anche in Svizzera, dove sono proliferati gli sportelli del maggior gruppo bancario islamico mondiale, il saudita Dar al-Mal al-Islami, che ha la sede operativa a Ginevra. Anche se il motivo del ricorso alla finanza islamica, da parte degli occidentali, non va riferito certo alle virtù salvifiche dell’agire religioso, ma ad una particolare modalità di investimento, collegate alle comunità islamiche presenti nelle realtà europee, le cui rimesse sono in costante crescita, tanto da costituire una quota rilevante dei flussi finanziari verso i paesi di origine (alle rimesse ufficiali, tramite i canali in chiaro, vi sono rimesse non registrate, per un importo totale doppio, che transitano attraverso canali informali, secondo le regole non scritte dalla hawala). La hawala è la transazione più informale della finanza islamica. Si realizza quando un migrante si rivolge ad un intermediario (in genere, il titolare di un esercizio commerciale della stessa comunità etnica e religiosa), il quale regola la transazione sulla base della compensazione periodica del saldo complessivamente trasferito. Non vi è passaggio di denaro, ma l’assicurazione, sulla parola, dell’intermediario sulla consegna del denaro a destinazione, che avviene attraverso una fitta rete di fiduciari, presenti sul territorio di origine. Su questo segmento operativo, al fine di evitare il finanziamento occulto di movimenti fondamentalisti, sta diventando alta la guardia delle autorità di sicurezza occidentali. Man mano che la finanza islamica si afferma anche in occidente, molti studiosi tendono a stabilire analogie tra le banche islamiche e le nostre banche di credito cooperativo e le popolari, che mantengono un legame privilegiato tra i soci, con il fine, quasi mutualistico, dell’efficienza operativa. Le banche islamiche, sul mercato italiano, in futuro, potrebbero beneficiare, sia dal punto di vista normativo che organizzativo, proprio della grande esperienza maturata dalle banche di credito cooperativo e dalle banche popolari. Molti guardano al bacino del Mediterraneo allargato, come luogo di liberalizzazione del commercio e di associazionismo commerciale tra paesi europeo-mediterranei e paesi arabo-mediterranei, che trovi la sua leva protagonistica nella finanza islamica e nella cooperazione con le banche di credito cooperativo e banche popolari.  L’Italia è in grave ritardo su questo fronte, ma una politica finalizzata potrebbe far recuperare, in breve, il tempo perduto.

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte III

Le regole fondamentali della finanza islamica

 

Se, agli esordi, la finanza islamica era considerata una nicchia del mercato finanziario mondiale, in base al tasso costante di crescita annuo, superiore al 10%, si può prevedere che, nel giro di un ventennio, questo particolare settore della finanza verrà ad occupare un posto di grande rilievo, a livello internazionale, sulla base di diverse potenzialità: la ricchezza finanziaria accumulata da alcuni paesi di confessione islamica, pronta ad essere investita anche in paesi non-islamici, purché gli investimenti siano conformi ai principi delle legge coranica; la presenza in molti paesi occidentali (USA, Gran Bretagna, Germania e Francia) di numerose comunità islamiche, che vogliono investire, in modo lecito, secondo le regole del Corano; la limitata diffusione di servizi bancari e finanziari nei paesi islamici, che prelude ad una forte espansione degli stessi; la disponibilità di alcuni paesi occidentali a modificare le loro norme interne, di natura fiscale, immobiliare e sulla gestione del rischio (anche con i doppi regimi), per poter favorire, sul territorio, la presenza operativa di banche islamiche (l’esempio inglese – e francese – resta il più pertinente, con la prima banca islamica, 2004, in Europa, la Islamic Bank of Britain, sulla base del principio “no obstacles, no special favors); l’offerta crescente, da parte delle banche tradizionali occidentali, di prodotti finanziari “Shari’ha compliant”, per attirare clienti di fede islamica; le emissioni di obbligazioni islamiche (sukuk), negoziate alla Borsa di Londra, che interessano non solo emittenti, residenti in paesi islamici, ma anche emittenti occidentali (nel 2004, il Land della Sassonia-Anhalt ha emesso 100 milioni di euro di sukuk e il governo inglese ha annunziato di voler finanziare il suo deficit con emissioni di sukuk); il credit crunch della finanza occidentale ha accentuato l’interesse, anche in Occidente, per la finanza islamica, in relazione ai principi e alle regole, che la governano; la standardizzazione dei contratti islamici, che favorisce la loro diffusione; la discussione in corso, in Occidente, su come ancorare la finanza occidentale a principi etici, porta ad un obiettivo avvicinamento alla finanza islamica. Si è già chiarito, nei precedenti articoli, che la finanza islamica si basa sui principi dell’Islam e sulla legge coranica, la Shari’ha, ricavata dal Corano, e la Sunnah, che raccoglie gli atti e i detti del profeta Maometto. La Shari’ha viene interpretata dalle diverse scuole di pensiero del mondo islamico, anche se la confessione sunnita risulta prevalente e riguarda il 90% della popolazione islamica mondiale. Le scuole sunnite di diritto coranico dominanti sono quattro e adeguano la legge coranica all’evoluzione tecnologica, secondo il principio di analogia (in tal modo, il divieto dell’alcol è stato esteso alle droghe): la Shafi, diffusa in Malesia; l’Hanbali, diffusa in Arabia Saudita; l’Hanafi, diffusa in Pakistan; la Maliki, diffusa in Africa. Vale la pena, adesso, approfondire la struttura del contratto più diffuso della finanza islamica: il murabaha. Viene applicato ogni volta che il cliente di una banca islamica ha bisogno di una finanziamento per l’acquisto di un bene (sia esso una casa di abitazione o, ad esempio, il capitale della Aston Martin, acquistato dal fondo del Kuwait, Investment Dar, per una cifra di 1,3 miliardi di dollari). A differenza della finanza non islamica, che corrisponde a questa richiesta, mettendo a disposizione i capitali necessari, contro il pagamento di un interesse e la prestazione di adeguate garanzie, con il murabaha è la banca ad acquistare direttamente il bene e a rivenderlo immediatamente al cliente, con un margine che è funzione del valore del denaro, per il tempo concesso in dilazione di pagamento. I passaggi-chiave del murabaha sono tre: il cliente manifesta alla banca islamica la volontà di acquistare un bene, ad un determinato prezzo, e con consegna a data certa; la banca acquista il bene dal fornitore e lo vende al cliente; il cliente accetta l’offerta e acquista la proprietà del bene, contro il pagamento del prezzo, alla data convenuta. Naturalmente il murabaha può contenere altre clausole a carico del cliente, garanzie e obblighi di indennizzo in caso di default. Esiste anche un murabaha inverso, detto Tavarruq, che tende a soddisfare una pura esigenza di finanziamento del cliente, per cui non viene accettato da tutte le scuole di diritto coranico. Il musharaka, invece, è il contratto tipico per le operazione di venture capital e viene impiegato per finanziare i grandi progetti a lungo termine (autostrade, pozzi di perforazione petrolifera). Dall’analisi di tutti i tipi di contratto si evidenza un dato costante: l’ancoraggio ad un asset reale e la condivisione del rischio operativo del cliente. Questo dato sta facendo assumere alla finanza islamica un valore sempre più attrattivo, agli antipodi della finanza creativa occidentale e della filosofia dei derivati, per cui appare più sicura, per gli stessi investitori occidentali, di quanto non sia la finanza tradizionale, slegata dai beni sottostanti e, quindi, sempre più carica di rischi.

 

 

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

Parte II

I principi religiosi del sistema economico-finanziario islamico

 

Per poter definire i principi religiosi che ispirano e “governano”, di fatto, la finanza islamica, bisogna chiarire, preliminarmente, la differenza di fondo che intercorre tra il mondo occidentale e quello islamico, nel rapporto tra religione ed economia. Nel mondo occidentale esiste una netta separazione tra la religione e la realtà politica, economica e sociale, frutto del superamento, nei secoli, della visione medioevale della comunità cristiana, del razionalismo, dell’illuminismo, della rivoluzione industriale e, nell’età moderna e contemporanea, della concezione liberale e laica dello Stato, per cui l’ordine religioso, per così dire, provvede allo spirito e alla salvezza dell’anima, dopo la morte, mentre l’ordine politico e il sistema economico, che ne discende, provvedono alla convivenza sociale e al benessere materiale dei cittadini. Il mercato dei beni e il mercato finanziario, in particolare, si sviluppano secondo proprie regole, autonome e autoreferenziali, che nulla hanno a che fare con il principi della religione dominante (Cristianesimo nelle diverse confessioni: dal cattolicesimo al protestantesimo). Con questo, non si vuole affermare che i principi etici e religiosi non abbiano influenzato la formazione degli Stati nazionali, i sistemi economici e produttivi, il commercio internazionale e il mondo finanziario. Basterebbe, a riguardo, richiamare l’opera di Max Weber sull’etica protestante e lo spirito del capitalismo, nella quale Weber individua un rapporto di filiazione tra la teologia protestante e la mentalità capitalistica, partendo dalla constatazione che, in Germania, dove esistono diverse confessioni religiose riformate, i capitalisti e gli operai hanno una mentalità più moderna: la confessione religiosa ha determinato la mentalità capitalistica, quindi lo “spirito del capitalismo” ha la sua fonte nell’etica protestante. Lo spirito capitalistico non si identifica nella brama di denaro, che tutte le epoche hanno conosciuto, piuttosto nella volontà di orientare ogni atto verso una progressiva accumulazione della ricchezza. Lo spirito capitalistico così definito, secondo Max Weber, è una caratteristica peculiare dell’Europa moderna e costituisce uno degli elementi che fissano la superiorità del modello occidentale di sviluppo (tema centrale, quest’ultimo, della riflessione weberiana). Nonostante la teoria weberiana sul capitalismo e nonostante il termine “economia”, etimologicamente, nel suo significato originario, non appaia molto distante da quello del mondo islamico, l’affermazione del liberalismo economico (la libertà di mercato, intesa “anche” come libertà da dottrine religiose o di natura etica, politica o religiosa) ha determinato la “laicizzazione” del concetto di economia e di finanza, che ha trovato, poi, il suo compimento nell’affermazione della scienza economica, del tutto distinta dall’etica (Adam Smith). Nel mondo islamico non esiste alcuna differenza tra la sfera etico-religiosa e quella dell’agire economico o finanziario, in quanto l’homo islamicus agisce sempre secondo i principi della legge coranica, anche, e soprattutto, quando opera nell’economia e nella finanza, in quanto agisce soltanto come “amministratore fiduciario” delle risorse del creato, che Dio gli ha affidato in gestione. L’uomo islamico è il vicario di Dio in terra e deve concorrere allo sviluppo economico e sociale, come khalifa, nell’interesse supremo della comunità e secondo i principi (e i limiti), indicati nella rivelazione divina (Corano). La gestione dei beni e delle ricchezze, da parte di un musulmano, non può derogare, mai, dall’osservanza rigorosa dei principi dell’Islam, in quanto ne risponde nei confronti della comunità e, soprattutto, nei confronti di Dio, che glieli ha affidati: nessuno spreco, nessuna distruzione e nessun accumulo, a titolo personale, possono essere consentiti, perché la responsabilità, nel perseguimento del bene e del benessere, ha una tripla valenza: religiosa, spirituale e sociale. Il principio fondamentale, di matrice religiosa, ricavabile dal Corano (la medietà tra prodigalità e avarizia) è costituito dal concetto di “moderazione”, che presiede alla distribuzione della ricchezza nella comunità e alla sua funzione sociale, e porta al divieto assoluto di riba, cioè del vantaggio patrimoniale senza giusto corrispettivo (per cui vige il divieto di qualsiasi forma di interesse, come quello di usura). Questa concezione etico-religiosa della moderazione influenza tutto l’agire umano, anche quello economico, per cui l’homo islamicus può realizzare la sua dimensione, spirituale e religiosa, attraverso il rispetto dei precetti e dei divieti della legge coranica, che escludono il profitto, scisso dallo sforzo fisico e intellettuale e non finalizzato alla funzione sociale, come frutto lecito dell’attività dell’uomo. Non può esistere contrasto tra l’interesse personale del musulmano e quello della comunità: nel caso che questo contrasto sussista, quel guadagno è illecito (haram). Né è tollerabile investire in attività incerte e ambigue (gharar), come la speculazione e l’azzardo (maysir). Tutti i contratti finanziari, quindi, devono sempre garantire l’equo rapporto tra rischi e benefici, tra guadagno del creditore e quello del debitore, puntando sempre al carattere partecipativo, associativo e condivisivo dei profitti e delle perdite, nonché alla piena corrispondenza tra la transazione finanziaria e l’oggetto sottostante della stessa, che deve essere sempre reale, identificabile, concreto e tangibile. Nel mondo islamico il concetto di “finanza” non è disgiungibile dall’aggettivazione “islamica”, cioè dalla sua connotazione specificamente religiosa, per cui ogni decisione di erogazione del credito, operata dalle banche islamiche, deve essere approvato dal “Consiglio della Shari’ha”. Il Consiglio della Shari’ha, composto da studiosi della legge religiosa, appartenenti alle scuole giuridiche islamiche ed esperti nel settore commerciale e finanziario, filtra tutte le decisioni bancarie, per accertare che le stesse siano conformi alla prescrizioni religiose e che l’oggetto dell’investimento non sia illecito (haram), perché riguardante settori proibiti (alcolici, tabacco, carne di maiale, gioco d’azzardo e pornografia). Il Consiglio, tuttavia, non si limita a bloccare i contratti, religiosamente illeciti, ma esercita anche una funzione preventiva e consulenziale, a monte, aiutando i banchieri islamici a strutturare i contratti finanziari in formule lecite. Non si tratta soltanto di conformità ad un codice di comportamento, ispirato a valori religiosi o morali, ma di una regolamentazione completa, secondo la legge coranica, definita dagli studiosi una “ortoprassia islamica” nel campo economico e finanziario. Si è già esaminata (leggi l’articolo) l’espansione della finanza islamica nel mondo occidentale (USA, Gran Bretagna, Francia e Germania), in  Africa e nel Medioriente, nonostante le forti perplessità occidentali sui potenziali collegamenti tra le banche islamiche e movimenti fondamentalisti. Le ragioni di fondo di questa espansione, che nasce, in senso moderno, nel 1963, con la fondazione, in Egitto, della “Cassa rurale di risparmio” di Mit-Ghamr, a opera di Ahmad al-Najjar, vanno rintracciate nella rivendicazione musul-mana di una propria identità, rispetto al mondo occidentale;  nella rivendicata correttezza dei comportamenti islamici, in campo economico e finanziario; nella proclamata modernità della legge coranica, capace, se reinterpretata, di poter regolamen-tare anche la  finanza, integrabile nei sistemi giuridico-economici dei paesi non musulmani; nella superiorità etico-sociale della finanza islamica, rispetto a quella occidentale, profondamente in crisi; nei principi di equità, di solidarietà e di responsabilità sociale, che governano la finanza islamica. La lezione, al mondo occidentale, che viene dalla finanza islamica, non riguarda l’eventuale contrapposizione ad essa di una finanza “etica”, tout court, o addirittura “cristiana”, ma il recupero, al più presto, in Occidente, di un’etica economica, oggi completamente smarrita.

 

 

 

Brevi ragguagli sul concetto di “coscienza” nella storia della filosofia Occidentale

 

PARTE I

 

LA COSCIENZA COME ANIMA 

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Secondo Platone (immagine a sinistra) la coscienza umana ha una funzione essenzialmente conoscitiva, collegata alla dottrina delle Idee, cardine della sua filosofia. Le Idee, infatti, oltre ad essere realtà ontologiche a sé stanti, immutabili ed eterne, che fungono da modello al Demiurgo per plasmare il mondo, ovvero forme con le quali è strutturata la realtà empirica, sono altresì presenti nella coscienza umana, come forme intellettuali, mediante le quali l’uomo comprende la dimensione sensibile dell’esistenza. La coscienza, quindi, nella dottrina platonica, corrisponde, sotto l’aspetto del mito, all’anima, la quale, avendo vissuto nell’Iperuranio, conserva in sé il ricordo delle Idee. Da ciò, scaturisce la concezione platonica della conoscenza innata, proprio perché già presente nell’anima e, quindi, nella coscienza di ogni essere umano (Fedone, Critone, Repubblica). Anche Aristotele identifica la coscienza con l’anima ma, a differenza di Platone, non strettamente nell’ambito della conoscenza, quanto piuttosto riguardo al concetto di tempo. Il filosofo di Stagira indaga sul rapporto tra il tempo e il movimento per far assumere ai due concetti una connotazione concreta. Il movimento è nel tempo e il tempo non può esistere senza movimento. Per Aristotele, infatti, il tempo è “il numero del movimento secondo il prima e il poi”, intendendo per numero la funzione del contare, che non è possibile senza avere coscienza della successione numerica. Dato che l’esistenza del tempo è empiricamente ovvia e chiaramente riscontrabile, la sua percezione è un fatto di coscienza. Per coscienza, dunque, Aristotele intende l’anima, unico ente in grado di determinare un prima e un poi in relazione alla vita del singolo individuo (Fisica, De Anima).

LA COSCIENZA COME INTERIORITA’/RIFLESSIONE SU DI SE’, PER GIUNGERE A DIO

Il filosofo Plotino sviluppa il concetto di coscienza non come consapevolezza di qualsivoglia proprio stato interno, ma come campo privilegiato in cui si manifestano, nella loro evidenza, le verità più alte cui l’uomo può giungere, e la fonte, o il principio stesso, di tali verità: Dio. Indicando la coscienza come introspezione o ascolto interiore, egli adopera espressioni quali “ritorno a sé stesso”, “ritorno alla interiorità”, “riflessione su di sé”, contrapponendo costantemente questo atteggiamento proprio del saggio a quanti, invece, per la condotta della propria vita, si basano unicamente sulla conoscenza delle cose esterne (Enneadi).

LA COSCIENZA COME MORALE 

Simone_Martini_003Con il Cristianesimo, a cominciare da San Paolo e dai Padri della Chiesa, il concetto di coscienza viene ricondotto a quello di morale. Ne è esempio l’espressione di uso comune “voce della coscienza” la quale dovrebbe suggerire come comportarsi e quali siano i principi certi che, in ogni uomo, lo guiderebbero sulla retta via, dalla quale esso devia a causa della debolezza umana. E inoltre, non a caso, la precettistica cristiana prescrive l’esame di coscienza come pratica per rintracciare i propri errori morali. Per Sant’Agostino  (immagine a destra) la coscienza è il luogo interiore dove l’uomo cerca e trova Dio, la Mens superior inhaerens Deo (mente superiore insita in Dio). Dio è per l’uomo Essere e Verità, Trascendenza e Rivelazione, Padre e Logos. In quanto Verità, Dio rivela all’uomo ciò che è, in contrasto al falso che fa apparire o credere ciò che non è. Dio-Verità è l’essere che si rivela, che illumina la coscienza umana della sua luce e le fornisce la norma di ogni giudizio, la misura di ogni valutazione. Dio si rivela come trascendenza all’uomo che incessantemente e amorevolmente lo cerca nella profondità del suo io, la coscienza (Confessioni, De vera religione). San Tommaso d’Aquino intende la coscienza sempre ed esclusivamente come coscienza morale. La sua stessa definizione (scienza con l’altro), secondo l’Aquinate, rivela l’ambito di una ricerca volta a definire la coscienza morale come un’applicazione della scienza morale al comportamento umano, al fine di valutarlo e direzionarlo. La coscienza è un atto della persona, che investe sia la sfera intelligibile che quella razionale. Essa applica ai casi concreti della vita l’oggettività e l’universalità della legge a cui si riferisce, la sinderesi, intesa come abito che contiene i precetti della legge naturale, i quali sono i primi principi delle azioni umane. La coscienza, pertanto, nella filosofia del Doctor Angelicus, non è un’altra facoltà (le facoltà sono due: intelletto e volontà), ma è l’uso della ragione per valutare cosa bisogna fare nella situazione concreta hic et nunc (qui e ora). Attraverso la ragione l’uomo applica le norme morali (Somma Teologica, De Veritate) .

LA COSCIENZA COME RAGIONE

Frans_Hals_-_Portret_van_René_DescartesCon l’età moderna, il concetto di coscienza si svincola da qualsiasi implicazione morale e religiosa e diviene il fulcro di tutte le dottrine cognitive e di tutti i processi di conoscenza. Il primo filosofo che muove la sua indagine in questo senso è Cartesio (immagine a sinistra). Egli ritiene che ogni operazione della mente sia accompagnata dalla coscienza di sentire o di ragionare, cioè dalla consapevolezza di possedere nella mente i propri contenuti mentali. La coscienza, per Cartesio, è la consapevolezza soggettiva di sentire e ragionare, perché il pensare implica il sapere di stare pensando. Le idee esistono nella mente, che ne ha coscienza, ma possono non corrispondere alla realtà esterna. Tra queste, ce n’è una privilegiata: l’idea del soggetto come mente, la quale è l’unica ad imporsi come certa vera e indubitabile (cogito ergo sum). Il cogito non è più l’atto pensante originario, da cui nasce il filosofare, ma diventa un pensato. L’evidenza o coscienza del cogito offre un metodo sicuro e infallibile di indagine razionale, tramite il quale poter distinguere il vero dal falso. Il cogito, inoltre, pone l’io esistente come  assolutamente indipendente dal corpo, non potendosi imporre come idea chiara se la mente pensante non fosse completamente separata dalla materia. La coscienza, nella filosofia cartesiana, è, dunque, equiparabile all’anima, intesa come res cogitans, distinta dal corpo, la res extensa (Principi di filosofia). Anche per il filosofo Gottfried Leibnitz il concetto di coscienza è strettamente legato ai processi della conoscenza. Questi, infatti, affida alla coscienza quella caratteristica che determina la capacità di percepire. Nell’uomo questa capacità è più elevata, rispetto agli altri esseri viventi, e le percezioni sono chiare e distinte. La loro consapevolezza o coscienza è l’appercezione, termine con il quale Leibnitz indica l’atto riflessivo attraverso cui l’uomo acquista consapevolezza, o coscienza, delle proprie percezioni, le quali, di per loro, potrebbero anche rimanere inavvertite. L’appercezione  è il fondamento ultimo della coscienza e dell’io (Monadologia).

LA COSCIENZA EMPIRICA 

John-Locke-painting-664x1024La concezione cartesiana di coscienza ispirò anche i filosofi dell’empirismo inglese. John Locke (immagine a destra) intese, infatti, la coscienza come la percezione di ciò che passa nella mente di un uomo, o meglio, le sue idee. Inoltre, egli, da empirista, rinviò alla coscienza ogni possibile esperienza delle cose esterne poiché, proprio da quelle, l’uomo forma dentro di sé le idee. La coscienza, quindi, è l’io che possiede e sviluppa tutte le attività mentali (Saggio sull’intelletto umano). George Berkeley  fu ancora più radicale di Locke, sostenendo che l’esistenza delle cose è in quanto queste sono percepite come esistenti (esse est percipi), ovvero quando si ha coscienza della loro esistenza, nonostante le sostanze materiali, le res extensae di Cartesio, siano soltanto proiezioni della mente cui dover rinunciare per attenersi unicamente alle pure sensazioni (Commentari filosofici).

 

I fondamenti religiosi della finanza islamica

 

di

Riccardo Piroddi

 

 

Parte I

 La definizione di finanza islamica

 

 

Si può definire finanza islamica l’insieme delle banche commerciali e dei fondi di investimento, che operano nel rispetto della Shari’ha, cioè della legge islamica e dei principi religiosi, presenti nel Corano. Il libro sacro dell’Islam giudica gli interessi finanziari sui capitali (riba) e la speculazione finanziaria stessa, come una forma di usura e di strozzinaggio (gharar). Fa divieto, cioè, che il denaro “fermo” possa generare, di per sé, altro danaro. Ne discende che la finanza islamica, a differenza di quella occidentale, non possa guadagnare interessi. Una banca islamica, pertanto, non concede mutui ad interesse per l’acquisto di una casa, ma acquista direttamente la casa, cedendola in affitto al richiedente, il quale si impegna ad onorare un piano di rate mensili e, a conclusione del piano, diventa il legittimo proprietario dell’immobile. Nella finanza islamica prevale l’aspetto “sociale” dell’investimento, con conseguente divieto assoluto di investire in tutti settori proibiti dalla legge coranica, a partire da armi, droga, pornografia, bevande alcoliche e carne di maiale. La finanza islamica si propone, quindi, di tutelare e di promuovere i valori, i principi e le regole dell’Islam. Essa non opera soltanto nei paesi islamici, come generalmente si può ritenere, ma anche nel mondo occidentale (USA, Inghilterra, Germania e Francia), dove sono numerose le comunità islamiche che non vogliono utilizzare, per finanziarsi, strumenti finanziari illeciti (haram), ma strumenti religiosamente leciti (halal). Il che non vale al contrario, perché sempre più numerose imprese occidentali o cittadini europei fanno ricorso, per investire, alla finanza islamica. A tutt’oggi (agosto 2012), i capitali, amministrati dalla finanza islamica, nel mondo, sono stimati nell’ordine di 2.000 miliardi di dollari. Della finanza islamica, costituisce, ormai, il simbolo visibile e vitale, nonché la crescente potenza, sulla skyline di Londra, la “Scheggia di Vetro” (Shard of Glass), che sfida, come la vetta più alta, il cielo della capitale del Regno Unito, realizzata, da Renzo Piano, principalmente con i capitali (l’80%) del Qatar. Il valore degli assets della “shri’ha compliant” è passato dai 5 miliardi di dollari del 1980 ai 1800 del 2017. Nonostante la crisi del debito di Dubai, anche il mercato delle obbligazioni islamiche (sukuk) sta conoscendo un’enorme fase di espansione, con un tetto di 22,6 miliardi di dollari, a fine 2011, e tassi di insolvenza quasi nulli. Le banche islamiche e i fondi di investimento, in particolare, sono presenti massicciamente anche sul mercato finanziario internazionale. Tra i paesi europei, il Regno Unito è stato, in ordine di tempo, il primo ad aver accolto in Inghilterra ben cinque banche islamiche, modificando anche la propria legislazione, in quanto la finanza islamica opera secondo principi etici e religiosi, in ossequio alla legge coranica, e secondo regole, che sono alternative alla tradizionale finanza cartolare dell’Occidente (divieto degli interessi; condivisione di rischi e profitti tra creditore e debitore; divieto di speculazione; divieto di investimento in settori, ritenuti illeciti; indissolubile legame tra strumento finanziario ed economia reale). Non sono da meno Parigi (dal 2011, i parigini possono aprire il loro conto corrente presso la Chaabi Bank, filiale della Banca Popolare del Marocco) e Berlino (la Deutsche Bank guida la fila di joint venture con banche islamiche), che si collocano dopo Londra, nel favorire, con l’adattamento delle norme interne, l’ingresso sul loro territorio di prodotti di finanza islamica, al fine di competere, con la capitale britannica, come centri finanziari internazionali. Non sono mancate polemiche, da parte di chi vede, in questa penetrazione, i rischi di islamizzazione dell’Occidente, per via finanziaria, anche perché le banche islamiche sono tenute a versare il 2,5% dei loro profitti (zakat) ad enti ed associazioni di beneficenza islamica, anche per la “causa di Allah” (fi sabil Allah). Al di fuori dell’Europa, la finanza islamica opera principalmente sulle direttrici africane (Senegal, Nigeria e Kenia) e mediorientali, con un incremento complessivo, nel 2010, di 416 miliari di dollari. Non è stata esente la Cina, dove il governo di Pechino ha autorizzato, nel 2012, sul territorio cinese, l’apertura del primo istituto finanziario islamico. Appare evidente, di fronte alla crisi dei mercati finanziari occidentali, delle bolle e della speculazione, cioè del distacco crescente della finanza tradizionale dall’economia reale, quanto sia attraente una finanza, come quella islamica, che si ispira a principi etici e religiosi, nonché sull’adesione della stessa all’economia reale. Il dubbio ricorrente riguarda il fattore tempo: se la finanza islamica riuscirà, a contatto con quella occidentale, a mantenersi fedele ai suoi principi ispiratori, presenti nel Corano. Nel dettaglio, i contratti finanziari islamici devono rispettare le regole della Muamalat, quella parte della Shari’ha, che disciplina i comportamenti da tenere nell’economia e nella finanza. Secondo il Corano, Dio ha creato ogni cosa, nella giusta quantità, per soddisfare i bisogni umani (gli esseri umani sono i “custodi di Dio nel mondo”; la proprietà privata è un “prestito” da parte di Dio; la gestione dei beni deve avvenire, quindi, nel rispetto dei principi religiosi), per cui la scarsità delle risorse deriva solo dall’egoismo e dall’ingordigia umana, cioè dal processo di accumulazione capitalistica: l’homo islamicus non coincide con l’homo oeconomicus. Da questa premessa discendono i cinque pilastri, già sopra accennati: 1) il divieto di percepire interessi (riba); 2) il divieto di speculare (gharar); 3) il divieto di finanziare settori, banditi dalla Shari’ha; 4) il divieto di scindere la transazione finanziaria dall’asset di riferimento, che deve essere tangibile ed identificabile; 5) l’obbligo della purificazione del patrimonio, con la corresponsione di un’offerta, che può essere obbligatoria (zakat) o volontaria (sadaqat). La finanza islamica ha due obiettivi: economico (conservazione del capitale, massimizzazione dei guadagni, equilibrio tra liquidità e profittabilità); religioso (rispetto assoluto dei precetti coranici, nel possesso di beni legittimi, halal, e nel respingimento dei beni illegittimi, haram). Nella finanza islamica non esiste la concorrenza, ma la cooperazione, per cui le partnership e i contratti finanziari islamici possono essere di quattro tipologie: prestiti sintetici (debt-based: salam, istisna, murabaha), realizzati con accordi di vendita-riacquisto di asset oppure di vendita di asset, detenuti da terzi per conto del debitore (back-to-back); contratti di lease (assetbased: ijarah), realizzati con un accordo di vendita-riacquisto in leasing o mediante lease di asset acquisiti da terze parti con obbligazione al riacquisto (lease finanziario); contratti profit-loss sharing (PLS; equity-based: mudaraba e musharakah), nei quali solamente una banca fornisce il finanziamento e l’imprenditore tempo e lavoro;  obbligazioni islamiche (sukuk), di recente formulazione, che, a causa della proibizione dei tassi di interesse, consentono il rifinanziamento delle banche. Sui rischi, le banche islamiche devono affrontare non solo gli stessi rischi convenzionali (insolvenze; fluttuazioni delle materie prime; gestione della liquidità; rischi di mercato; rischi legali; rischi regolamentari), ma anche un  rischio tipico della finanza islamica, lo “Shari’ha risk”, quello di non adempiere correttamente la condivisione o non rispettare i precetti religiosi della legge coranica. Sul fronte assicurativo, si evidenzia tutta la differenza tra la finanza islamica e quella occidentale, in quanto gli islamici non possono sottoscrivere contratti di assicurazione tradizionali (assicurare una casa significherebbe trasferire il rischio ad una compagnia di assicurazione, la quale trasformerebbe i premi ricevuti in un reddito, in assenza del verificarsi dell’evento assicurato), per due divieti religiosi: il divieto di incertezza (gharar); il divieto di scommessa (maysir). Da qui, discende che l’assicurazione islamica (takaful) si realizza con il versamento di una contribuzione volontaria, da parte degli assicurati, ad un fondo comune, la cui gestione è affidata ad un terzo, al quale viene pagata una commissione: né l’assicurato, né il gestore si assumono singolarmente il rischio, ma in modo condiviso, nel pieno rispetto della legge islamica (contratto di mudaraba).

 

 

 

L’ente e il niente. La religione tra sacro e profano

 

di

Sergio Fabio Berardini

 

 

Sul rapporto e la differenza tra sacro e profano esiste un numero considerevole di studi. In questa sede, pertanto, mi confronterò soltanto con alcuni di essi, che in modo particolare hanno affermato la radicale alterità del sacro rispetto al profano; tesi, quest’ultima, che è mia intenzione seguire…

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