Archivi tag: MiniASpI

NASpI: sollievo, solo momentaneo, per i lavoratori stagionali

 

Questo articolo fa seguito ad uno precedente (leggi). Avevamo promesso di seguire la delicata questione dei sussidi di disoccupazione ai lavoratori stagionali. Eccone gli sviluppi. Continueremo, comunque, a tenervi aggiornati!

Dopo la pubblicazione dei nuovi decreti attuativi del Jobs Act (D. Lgs. n. 148 e n. 150 del 2015), l’INPS, il 27 novembre scorso, ha diramato la Circolare n. 194, con misure importanti per i disoccupati e per gli ammortizzatori sociali a loro collegati. A cambiare è, innanzi tutto, la durata massima della NASpI: l’art. 43, comma 3 del D. Lgs. n. 148 del 2015, dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 5 del D. Lgs. n. 22 del 2015, il quale prevedeva che,images per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane, ovvero un anno e mezzo. L’abrogazione dell’ultimo periodo del succitato articolo, comporta, pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno successivamente al 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta, in proporzione al numero di settimane di contribuzione utile, presenti nel quadriennio di osservazione, per una durata fino ad un massimo di ventiquattro mesi. Il correttivo tanto atteso che, invece, dà sollievo alle pene dei lavoratori stagionali nel nostro paese, è contenuto nel comma 4 dell’art. 43 del  D. Lgs. n. 148 del 2015. La norma, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, prevede la non applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 22 del 2015, il quale stabilisce che, ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno dato già luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione, fruite negli ultimi quattro anni. Ne consegue che, qualora la durata della NASpI, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 22, risulti inferiore ai sei mesi, sono computati, ai fini della determinazione della durata della prestazione, i periodi contributivi che hanno dato già luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti ridotti e di miniASpI 2012, fruite nel quadriennio di osservazione. Attenzione, la durata della NASpI così calcolata non può, in ogni caso, eccedere i sei mesi. L’INPS precisa che il calcolo dell’indennità NASpI, secondo quanto disposto dal richiamato art. 43, comma 4, deve essere effettuato ove la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, che dia luogo alla domanda di NASpI, sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Trattandosi, dunque, di disposizione applicabile esclusivamente ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali con qualifica di stagionali, l’INPS ha ritenuto necessario stilare una lista preliminare delle attività economiche di interesse e, di conseguenza, dei lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della NASpI. In particolare, l’elenco comprende: alberghi e villaggi turistici, affittacamere e B&B; rifugi montani, colonie e ostelli della gioventù; stabilimenti balneari; bar e ristoranti (anche ambulanti); pasticcerie e gelaterie; tour operator; agenzie di viaggio; guide e accompagnatori turistici; stabilimenti termali. Tuttavia, non affrettatevi a stappare lo champagne! Trattasi sicuramente di misure molto positive, ma i cui vincoli sono piuttosto stringenti.naspi-continua-la-battaglia-dei-lavoratori-stagio-96722 In primo luogo, come già detto, si tratta di una misura correttiva, che non avrà vita lunga: come si legge chiaramente dal dettato normativo, infatti, il nuovo calcolo riguarderà solamente gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2015. Quindi, nelle more di una modifica strutturale o di un nuovo correttivo, agli stagionali che perderanno il lavoro nel 2016 si applicherà la regola generale. Non bastasse a smorzare gli entusiasmi, vi è un altro vincolo, più forte, che è il “solito” di bilancio: è stabilito che l’INPS dovrà provvedere al monitoraggio degli effetti finanziari, derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa (32,8 milioni per il 2015 e 64,6 milioni per il 2016) si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, alla rideterminazione del beneficio in questione.

Giuseppe De Simone